ARTICOLO 1
1.
Per le finalità di cui alla
legge regionale 24 agosto1978, n. 46
, è autorizzata per l' anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l' ulteriore spesa di lire 690.000.000, con imputazione al cap. 7400 denominato " Contributo sulla spesa per l' acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale".
2.
E' consentita alle Amministrazioni provinciali delegate l' erogazione del contributo di cui al comma precedente, ove ci sia disponibilità di fondi, in misura superiore al limite percentuale previsto dal
primo comma dell' art. 1 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46
.
ARTICOLO 2
1.
All' onere di cui al
precedente art. 1
si fa fronte con i fondi del
DPR 6 giugno 1977, n. 384
, assegnati alla Regione dell' Umbria con decreto del Ministro del bilancio e programmazione economica 5 giugno 1979.
2.
Al bilancio dell' esercizio 1979 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
In aumento
- Cap. 960 Competenza L. 690.000.000 Cassa L. 690.000.000
PARTE SPESA
In aumento
- Cap. 7400 Competenza L. 690.000.000 Cassa L. 690.000.000