Art. 1
1.
Per il perseguimento delle finalità della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
" Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale - Delega ai Comuni", sono autorizzate per l' anno 1979 le seguenti spese:
- lire 932.000.000 con imputazione al cap. 960 (ex 2700) " Spese per biblioteche, musei e archivi di enti locali o di interesse locale";
- lire 3.000.000 con imputazione al cap. 1000 (ex 2702) denominato " Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la conservazione e l' uso dei beni culturali ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso spese di viaggio ai membri estranei all' amministrazione regionale".
2.
In conseguenza al bilancio per l' esercizio regionale 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Tit. I, sez. VI, rubr. 12, cat. 4, cap. 960 conto competenza L. 932.000.000 cassa L. 932.000.000
Tit. I sez. VI, rubr. 12, cat. 4, cap. 1000 conto competenza L. 3.000.000 cassa L. 3.000.000
Totale conto competenza L. 935.000.000 cassa L. 935.000.000
In diminuzione
Cap. 9700 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione.Spese di investimento" (
art. 26, primo comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
)
V settore - servizi sociali, punto 10 conto competenza L. 720.000.000 cassa L. 192.000.000
V settore - servizi sociali, punto 11 conto competenza L. 215.000.000 cassa L. 56.000.000
Cap. 6140 " Fondo di riserva di cassa" conto competenza L. 0 cassa L. 687.000.000
Totale conto competenza L. 935.000.000 cassa L. 935.000.000
3.
Per gli anni dal 1980 in poi si provvederà , con legge di bilancio, alla determinazione della spesa per le finalità della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
.
Art. 2
1.
Qualora i Consorzi non siano ancora operanti, i finanziamenti di cui al precedente articolo in deroga a quanto previsto dall'
art. 4, primo comma della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
sono attribuiti ai singoli Comuni secondo le prescrizioni del piano regionale d' intervento di cui all' art. 7 della legge sopracitata.