link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 19 dicembre 1979, n.67


LEGGE REGIONALE n.67 del 19 dicembre 1979

Date di vigenza

28/12/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/12/1979
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 28/12/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979 ,n. 67
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 65 del 27/12/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l' anno 1979 ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1980.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 27 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 dicembre 1979

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera v), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.