Legge regionale 28 dicembre 1979, n.69


LEGGE REGIONALE n.69 del 28 Dicembre 1979

Date di vigenza

17/01/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/01/1980
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 17/01/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 1979 ,n. 69
Costituzione dell' Azienda di cura, soggiorno e turismo dell' Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 02/01/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' istituita l' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo dell' Amerino con sede in Amelia comprendente i territori dei comuni di Amelia, Guardea, Montecastrilli, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Avigliano, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 3 novembre 1978, n. 64.

ARTICOLO 2

1. I soggetti cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale del 17 gennaio 1974, n. 5 , entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 3

1. L' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, con sede in Terni, comprende oltre al territorio di cui alla lettera a) dell' art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed al primo comma dell' art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 , anche il territorio dei comuni di Otricoli e Calvi dell' Umbria.

ARTICOLO 4

1. L' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al terzo comma dell' art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 , anche il territorio del comune di Costacciaro.

ARTICOLO 5

1. L' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al quinto comma dell' art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 , anche il territorio del comune di Castel Ritaldi.

ARTICOLO 6

1. I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo del Ternano, di Gubbio e di Spoleto, sono integrati, rispettivamente, con i rappresentanti dei Comuni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del numero fissato alle lett. a), b) dell' art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 .

2. I Comuni provvedono alla designazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 dicembre 1979

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera g), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera z), L.R. 12 luglio 2013, n. 13