ARTICOLO 1
1.
E' istituita l' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo dell' Amerino con sede in Amelia comprendente i territori dei comuni di Amelia, Guardea, Montecastrilli, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Avigliano, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 3 novembre 1978, n. 64.
ARTICOLO 2
1.
I soggetti cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della
legge regionale del 17 gennaio 1974, n. 5
, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 6
1.
I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo del Ternano, di Gubbio e di Spoleto, sono integrati, rispettivamente, con i rappresentanti dei Comuni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del numero fissato alle lett. a), b) dell'
art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
.
2.
I Comuni provvedono alla designazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.