ARTICOLO 2
1.
Dopo l'
art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, sono inseriti i seguenti articoli:
"
Art. 7/bis - Composizione del Comitato esecutivo e sua elezione.
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione, membro di diritto, che lo presiede e da sei componenti a scelta del Consiglio di amministrazione, eletti dal Consiglio stesso nel proprio seno con voto limitato a quattro
".
"
Art. 7/ter - Durata in carica.
1. Il comitato esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e decade con esso.
2. Il comitato esecutivo ed il suo presidente rimangono comunque in carica sino alla loro sostituzione
".
"
Art. 7/quater - Attribuzioni.
1. Spetta al comitato esecutivo:
a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
b) predisporre annualmente il programma di attività , il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all' approvazione del Consiglio di amministrazione;
c) assistere il presidente nell' esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
d) esercitare le attività di ordinaria amministrazione;
e) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione.
2. Il comitato, nell' esercizio delle proprie competenze, può approvare deliberazioni purchè non comportino una spesa superiore a 500.000 lire ciascuna
".
"
Art. 7/quinquies - Funzionamento.
1. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente in sessione ordinaria ogni mese, in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti.
2. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
".
ARTICOLO 3
1.
L'
art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, è sostituito dal seguente:
"
Attribuzioni del presidente.
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dal comitato stesso.
2. Il presidente può affidare a ciascun componente del comitato specifici compiti e nomina uno dei componenti affinchè , in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisca in tutte le sue attribuzioni
".