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Legge regionale 28 dicembre 1979, n.71


LEGGE REGIONALE n.71 del 28 Dicembre 1979

Date di vigenza

17/01/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/01/1980
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 17/01/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 1979 ,n. 71
Organi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del Comitato esecutivo, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 02/01/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Organi dell' Azienda.
 
- Sono organi dell' Azienda:
 
a) il presidente;
 
b) il comitato esecutivo;
 
c) il consiglio di amministrazione;
 
d) il collegio dei revisori
".

ARTICOLO 2

1. Dopo l' art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , sono inseriti i seguenti articoli:
 
" Art. 7/bis - Composizione del Comitato esecutivo e sua elezione.
 
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione, membro di diritto, che lo presiede e da sei componenti a scelta del Consiglio di amministrazione, eletti dal Consiglio stesso nel proprio seno con voto limitato a quattro
".
 
" Art. 7/ter - Durata in carica.
 
1. Il comitato esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e decade con esso.
 
2. Il comitato esecutivo ed il suo presidente rimangono comunque in carica sino alla loro sostituzione
".
 
" Art. 7/quater - Attribuzioni.
 
1. Spetta al comitato esecutivo:
 
a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
 
b) predisporre annualmente il programma di attività , il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all' approvazione del Consiglio di amministrazione;
 
c) assistere il presidente nell' esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 
d) esercitare le attività di ordinaria amministrazione;
 
e) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione.
 
2. Il comitato, nell' esercizio delle proprie competenze, può approvare deliberazioni purchè non comportino una spesa superiore a 500.000 lire ciascuna
".
 
" Art. 7/quinquies - Funzionamento.
 
1. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente in sessione ordinaria ogni mese, in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti.
 
2. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
".

ARTICOLO 3

1. L' art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , è sostituito dal seguente:
 
" Attribuzioni del presidente.
 
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dal comitato stesso.
 
2. Il presidente può affidare a ciascun componente del comitato specifici compiti e nomina uno dei componenti affinchè , in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisca in tutte le sue attribuzioni
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 dicembre 1979

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera h), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera aa), L.R. 12 luglio 2013, n. 13