Art. 1
1.
Ad integrazione di finanziamenti regionali per opere di forestazione eseguite dalle Comunità montane a tutto l' anno 1978 a norma delle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 32 e precedenti, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 con iscrizione al cap. 8350 " Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo", del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
2.
All' onere suddetto si fa fronte - ai sensi dell' articolo 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell' esercizio 1979, appositamente integrato con
legge regionale del 19 dicembre 1979, n. 66
.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'
art. 28, secondo comma, della predetta legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
Art. 2
1.
Lo stanziamento di lire 1.500.000.000 disposto con la presente legge è ripartito tra le Comunità montane come segue:
A - Alto Tevere Umbro - Città di Castello L. 350.000.000
B - Alto Chiascio - Gubbio L. 140.000.000
C - Monte Subasio - Valtopina L. 170.000.000
D - Valnerina - Norcia L. 115.000.000
E - Monti Martani - Spoleto L. 75.000.000
F - Valle del Nera e M. S. Pancrazio - Terni L. 110.000.000
G - Amerino e Croce di Serra - Guardea L. 15.000.000
H - Monte Peglia e Selva di Meana - San Venanzo L. 480.000.000
I - Monti del Trasimeno - Perugia L. 45.000.000 Sommano L. 1.500.000.000