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Legge regionale 4 marzo 1980, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 4 Marzo 1980

Date di vigenza

07/03/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/03/1980
27/01/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 27/01/2010

Documento vigente dal 07/03/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980 ,n. 13
Integrazione finanziamenti a favore delle Comunità montane dell' Umbria per ripiano deficit conseguente ad interventi di forestazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Ad integrazione di finanziamenti regionali per opere di forestazione eseguite dalle Comunità montane a tutto l' anno 1978 a norma delle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 32 e precedenti, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 con iscrizione al cap. 8350 " Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo", del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

2. All' onere suddetto si fa fronte - ai sensi dell' articolo 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell' esercizio 1979, appositamente integrato con legge regionale del 19 dicembre 1979, n. 66 .

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell' art. 28, secondo comma, della predetta legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

Art. 2

1. Lo stanziamento di lire 1.500.000.000 disposto con la presente legge è ripartito tra le Comunità montane come segue:
 
A - Alto Tevere Umbro - Città di Castello L. 350.000.000
 
B - Alto Chiascio - Gubbio L. 140.000.000
 
C - Monte Subasio - Valtopina L. 170.000.000
 
D - Valnerina - Norcia L. 115.000.000
 
E - Monti Martani - Spoleto L. 75.000.000
 
F - Valle del Nera e M. S. Pancrazio - Terni L. 110.000.000
 
G - Amerino e Croce di Serra - Guardea L. 15.000.000
 
H - Monte Peglia e Selva di Meana - San Venanzo L. 480.000.000
 
I - Monti del Trasimeno - Perugia L. 45.000.000 Sommano L. 1.500.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1980

Marri

[1]