ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni con l'
art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni.
ARTICOLO 3
Commissioni provinciali
1.
La commissione regionale tecnico - amministrativa di cui alla
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
, articolata in due sottocommissioni con competenza l' una per la provincia di Perugia e l' altra per la provincia di Terni ed integrata così come stabilito ai successivi commi, esercita le funzioni di cui all'
art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
.
2.
La sottocommissione è presieduta dall' assessore regionale presidente della commissione tecnico - amministrativa o dall' altro assessore membro della medesima ed è composta da tre esperti dipendenti regionali e da 8 membri esperti in urbanistica, assetto del territorio, programmazione, economia, beni culturali e ambientali e materie giuridiche designati dal Consiglio regionale tratti per suddivisione dalla totalità degli esperti membri della commissione tecnico - amministrativa con atto regolamentare della commissione stessa.
3.
Le sottocommissioni sono integrate dal Sovrintendente per i beni architettonici ed artistici e dal Sovraintendente per i beni archeologici o da un loro delegato nonchè dal sindaco e dal presidente del Consorzio comprensoriale di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
o dal presidente della Comunità montana di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
nelle cui competenze territoriali ricada la proposta di vincolo, o da loro delegato.
[7]
ARTICOLO 4
Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela
1.
Gli elenchi delle cose e delle località predisposti dalle commissioni provinciali dopo la pubblicazione di cui all'
art. 2
ultimo comma della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 della medesima legge e la deliberazione relativa costituisce adozione di elementi del piano urbanistico territoriale regionale ai sensi dell'
art. 6
della
LR 3 giugno 1975, n. 40
.
2.
Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell' elenco delle località e dalla notificazione amministrativa delle cose, ai sensi degli artt. 4 e 6 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, i proprietari possessori o detentori possono inoltrare ricorso al Consiglio regionale.
3.
Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio regionale approva con legge i vincoli in via definitiva e le determinazioni, prescrizioni e previsioni approvate costituiscono contenuto del piano urbanistico territoriale regionale ai sensi dell'
art. 9
ultimo comma della
legge 3 giugno 1975, n. 40
.
[8]
ARTICOLO 5
Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni
1.
Sono subdelegate ai Comuni, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative riguardanti:
- le autorizzazioni per l' esecuzione di opere di sistemazione agraria, idraulica e forestale, con esclusione di qualsiasi intervento di trasformazione, nonchè per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano:
- le autorizzazioni per l' installazione di condotte o di pianificazioni la cui esecuzione interessi esclusivamente il territorio comunale:
- le autorizzazioni per la posa in opera di cartelli ed altri mezzi di pubblicità ;
- le autorizzazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di risanamento conservativo con il mantenimento delle zioni d' uso precedenti o residenziali così come definiti all'
art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
;
- l' adozione dei provvedimenti di rimessa in pristino, di demolizione e di irrogazione di sanzione pecuniaria di cui agli artt. 14 e 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, eccettuata la valutazione dell' indennizzo che è attribuita all' Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'
art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
[14]
ARTICOLO 6
Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali
1.
Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al
precedente art. 5
sono rilasciati ed adottati dal sindaco o da un suo delegato conformemente al parere della commissione edilizia comunale, integrata, ai fini della presente legge, da due esperti in materia di beni storico - artistici ed ambientali, quali membri effettivi.
2.
I membri effettivi ed i rispettivi supplenti sono nominati dal Consiglio comunale con voto limitato mediante deliberazione sottoposta al solo visto di legittimità di cui all'
art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
.
3.
L' avviso di convocazione della commissione edilizia, ai fini dell' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, è inviato sia ai membri effettivi che ai membri supplenti.
4.
Gli esperti in materia di beni storico artistici ed ambientali restano in carica fino al rinnovo della commissione a cui sono aggregati e si procede, da parte del Comune, alla loro ridesignazione in corrispondenza al rinnovo della commissione edilizia municipale.
5.
L' atto amministrativo assunto dal sindaco ai sensi dei precedenti commi, ha carattere di definitività, eccettuato il caso di annullamento di ufficio di cui al
successivo art. 10
.
[16]
ARTICOLO 7
Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane
1.
Sono subdelegate al Consiglio direttivo dei Consorzi comprensoriali di cui alla
LR 3 giugno 1975, n. 40
ed alla Giunta delle Comunità montane di cui alla
LR 28 marzo 1978, n. 12
, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili compresi negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative riguardanti:
- le autorizzazioni per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio e per l' esecuzione di opere e manufatti non delegate ai Comuni ai sensi del
precedente art. 5
;
- l' adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'
art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
con obbligo di trasmissione immediata di copia degli atti relativi alle commissioni provinciali di cui al
precedente art. 3
ai fini dell' imposizione del vicolo.
[17]
ARTICOLO 8
Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali
1.
Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al
precedente art. 7
sono assunti dal Consiglio direttivo del Consorzio o della Giunta della Comunità montana di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico - artistici che di beni ambientali.
2.
Gli esperti componenti la commissione comprensoriale sono designati dall' assemblea del Consorzio o dal Consiglio della Comunità montana con voto limitato.
3.
Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell' assemblea e del Consiglio del Consorzio o della Comunità montana.
4.
Gli atti amministrativi assunti dal Consiglio direttivo o dalla Giunta dell' organismo comprensoriale ai sensi del primo comma del precedente articolo, hanno carattere di provvedimento definitivo eccettuato il caso di annullamento di ufficio di cui al
successivo art. 10
.
[18]
ARTICOLO 9
Poteri sostitutivi
1.
L' esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell' adozione dei provvedimenti subdelegati.
2.
In caso di persistente inerzia dell' Ente subdelegato la Giunta regionale può invitare l' Ente stesso a provvedere entro 15 giorni, decorsi i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta stessa.
[20]
ARTICOLO 10
Criteri per l' esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati
1.
Per l' esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.
2.
Le direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
La Giunta regionale, per gravi motivi di interesse generale, sentita la commissione consiliare competente nonchè la commissione provinciale di cui all'
art. 3
della presente legge, può annullare gli atti amministrativi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di 18 mesi dalla conoscenza dell' atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'
art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
.
[25]
ARTICOLO 11
Individuazione dell' organo competente
1.
Tutte le funzioni indicate nella
legge 29 giugno 1939, n. 1497
e nel
RD 3 giugno 1940, n. 1357
, che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legga " Ministro" o " Ministero" e dal Consiglio regionale quando si legga " Governo".
[28]
ARTICOLO 12
Norma finanziaria
1.
All' onere per per l' esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge
ai Comuni,[30]
ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall'
art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
2.
All' iscrizione in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all' art. 28, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 13
Norma transitoria
1.
Fino a quando il Consiglio comunale subdelegatario non abbia integrato la commissione edilizia od urbanistica ai sensi dell'
art. 6
della presente legge, le funzioni amministrative subdelegate all' Ente sono esercitate dalla Giunta regionale.
[32]
2.
Fino a quando il Consiglio di amministrazione del Consorzio comprensoriale di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
e la Giunta della Comunità montana di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
non potranno avvalersi della commissione di esperti di cui all'
art. 8
della presente legge, le funzioni amministrative subdelegate all' Ente sono esercitate dalla Giunta regionale.
[31]
ARTICOLO 14
Norma finale
1.
Per permettere una corretta programmazione e gestione della attività e delle funzioni amministrative connesse al territorio, nella sua accezione comprensiva dell' ambiente, delle risorse naturali e dei beni culturali, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali n. 6 del 17 gennaio 1977 e n. 66 del 5 dicembre 1978, le funzioni di cui alla
legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975
sono esercitate dai Consorzi disciplinati dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, sempre che gli statuti dei medesimi Consorzi vengano adeguati agli scopi ed ai principi di cui agli
art. 1
e 4 della citata legge regionale n. 39, in quanto applicabili. I Consorzi previsti dalla
legge regionale n. 40 del 3 giugno 1975
si sostituiscono, a tutti gli effetti, ai Consorzi previsti dalla
legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975
, anche ai fini dell' esercizio delle funzioni delegate.
[33]