Art. 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 agosto 1979
, modificato con
legge regionale n. 57 del 15 ottobre 1979
è sostituito dal seguente:
"
Orari. L' esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:
- dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5.30 al tramonto;
- dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
- dall' 1 ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5.30 al tramonto;
- dall' 1 novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6.30 al tramonto;
- dall' 1 dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
- dall' 1 gennaio al 31 gennaio 1979, dalle ore 7 al tramonto;
- dall' 1 febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 6.30 al tramonto;
- dall' 1 marzo al 10 marzo 1980, dalle ore 5.30 al tramonto.
"
Art. 3
1.
All'
art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1
, è aggiunto il seguente comma:
"
L' elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia di cui al presente articolo sono modificati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 11, ultimo comma della
legge 27 dicembre 1977, n. 968
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Giunta regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore del decreto, con proprio atto provvede a recepire tali variazioni.
"
Art. 4
1.
Al settimo comma dell' art. 15 e all'
art. 16 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1
, le parole "
l' ultimo giorno di febbrai
o " e "
all' ultimo giorno di febbraio
" sono sostituite rispettivamente con "
il 28 febbraio
" e "
al 28 febbraio
"
.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 65 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.