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Legge regionale 4 marzo 1980, n.15


LEGGE REGIONALE n.15 del 4 Marzo 1980

Date di vigenza

07/03/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/03/1980
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 07/03/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980 ,n. 15
Modifiche al "Calendario venatorio 1979/ 80" ed integrazioni alla legge regionale "conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale e disciplina della caccia".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo e l' ottavo comma dell' art. 1 della legge regionale n. 39 del 3 agosto 1979 , modificata con legge regionale 15 ottobre 1979, n. 57 , sono sostituiti dai seguenti:
 
" La stagione venatoria 1979/ 80 ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 10 marzo 1980. " Dall' 1 al 10 marzo 1980 la caccia è consentita su tutto il territorio della regione solo da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia e solo alle seguenti specie, colombaccio, volpe e donnola ".

Art. 2

1. L' art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 agosto 1979 , modificato con legge regionale n. 57 del 15 ottobre 1979 è sostituito dal seguente:
 
" Orari. L' esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:
 
- dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5.30 al tramonto;
 
- dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
 
- dall' 1 ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5.30 al tramonto;
 
- dall' 1 novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6.30 al tramonto;
 
- dall' 1 dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dall' 1 gennaio al 31 gennaio 1979, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dall' 1 febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 6.30 al tramonto;
 
- dall' 1 marzo al 10 marzo 1980, dalle ore 5.30 al tramonto. "

Art. 3

1. All' art. 15 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , è aggiunto il seguente comma:
 
" L' elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia di cui al presente articolo sono modificati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 11, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Giunta regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore del decreto, con proprio atto provvede a recepire tali variazioni. "

Art. 4

1. Al settimo comma dell' art. 15 e all' art. 16 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , le parole " l' ultimo giorno di febbrai o " e " all' ultimo giorno di febbraio " sono sostituite rispettivamente con " il 28 febbraio " e " al 28 febbraio " .

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1980

Marri

[1]