link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 4 marzo 1980, , n.16


LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980, n.16 del

Date di vigenza

07/03/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/03/1980
10/11/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 10/11/1981

Documento vigente dal 07/03/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980, n. 16
Disciplina dei corsi liberi a carattere professionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge disciplina i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati, i corsi svolti da aziende nell' ambito dei propri programmi produttivi e tutti gli altri corsi in precedenza sottoposti alla vigilanza dei disciolti Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.

2. Le attività di cui al primo comma devono essere programmate in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei piani annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale adottati dalla Regione ai sensi della vigente normativa comunitaria statale e regionale.

Art. 2

1. I soggetti promotori dei corsi di cui all' art. 1 devono:
 
- disporre di locali rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e di idonei mezzi tecnici e didattici;
 
- affidare l' incarico di direzione e di insegnamento a personale in possesso dei necessari requisiti professionali e secondo le norme contrattuali vigenti.

Art. 3

1. I soggetti promotori dei corsi comunicano, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, i programmi di attività che intendono effettuare nell' anno successivo.

2. Le proposte di cui al precedente comma devono indicare:

a) finalità del corso con particolare riferimento alla situazione economica locale;

b) requisiti di ammissibilità degli allievi;

c) livello didattico e profilo professionale;

d) programmi ed orari di insegnamento e delle esercitazioni pratiche, specificando la durata del corso in mesi ed in ore, e se si tratta di corso diurno o serale;

e) elenco del personale preposto ai corsi;

f) assicurazioni stipulare a favore degli allievi;

g) previsione del numero degli iscritti, nonchè del numero minimo e massimo di allievi per l' attuazione del corso;

h) planimetria dei locali con unita dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;

i) quota di iscrizione, di frequenza e di ogni altro contributo economico richiesto agli allievi;

l) tipo di pubblicità che intende effettuare.

Art. 4

1. La Giunta regionale prende atto delle proposte formulate ai sensi dell' art. 3 dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 tenuto conto della rispondenza delle proposte stesse alle previsioni di cui agli strumenti di programmazione regionale.

2. La data di inizio dei corsi deve essere notificata alla Regione almeno 15 giorni prima con apposita comunicazione scritta alla quale deve essere allegato l' elenco degli iscritti.

Art. 5

1. Al termine dei corsi agli allievi viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto previo superamento di una prova finale.

2. Il calendario delle prove finali dovrà essere comunicato al competente ufficio regionale almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove.

3. Ad istanza del soggetto promotore l' attestato di frequenza è vista dal Presidente della Regione o suo delegato.

Art. 6

1. La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l' attività di vigilanza ad essa attribuita dall' art. 35 del DPR del 24 luglio 1977, n. 616 .

2. La mancata rispondenza dei corsi ai requisiti stabiliti dalla presente legge comporta la revoca della presa d' atto da parte della Regione e la conseguente impossibilità di apporre il visto di cui all' art. 5 .

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1980

MARRI

[1]

Note della redazione

 -