Art. 1
1.
La presente legge disciplina i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati, i corsi svolti da aziende nell' ambito dei propri programmi produttivi e tutti gli altri corsi in precedenza sottoposti alla vigilanza dei disciolti Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.
2.
Le attività di cui al
primo comma
devono essere programmate in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei piani annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale adottati dalla Regione ai sensi della vigente normativa comunitaria statale e regionale.
Art. 3
1.
I soggetti promotori dei corsi comunicano, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, i programmi di attività che intendono effettuare nell' anno successivo.
2.
Le proposte di cui al precedente comma devono indicare:
a)
finalità del corso con particolare riferimento alla situazione economica locale;
b)
requisiti di ammissibilità degli allievi;
c)
livello didattico e profilo professionale;
d)
programmi ed orari di insegnamento e delle esercitazioni pratiche, specificando la durata del corso in mesi ed in ore, e se si tratta di corso diurno o serale;
e)
elenco del personale preposto ai corsi;
f)
assicurazioni stipulare a favore degli allievi;
g)
previsione del numero degli iscritti, nonchè del numero minimo e massimo di allievi per l' attuazione del corso;
h)
planimetria dei locali con unita dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
i)
quota di iscrizione, di frequenza e di ogni altro contributo economico richiesto agli allievi;
l)
tipo di pubblicità che intende effettuare.
Art. 4
1.
La Giunta regionale prende atto delle proposte formulate ai sensi dell'
art. 3
dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al
precedente art. 2
tenuto conto della rispondenza delle proposte stesse alle previsioni di cui agli strumenti di programmazione regionale.
2.
La data di inizio dei corsi deve essere notificata alla Regione almeno 15 giorni prima con apposita comunicazione scritta alla quale deve essere allegato l' elenco degli iscritti.
Art. 5
1.
Al termine dei corsi agli allievi viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto previo superamento di una prova finale.
2.
Il calendario delle prove finali dovrà essere comunicato al competente ufficio regionale almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove.
3.
Ad istanza del soggetto promotore l' attestato di frequenza è vista dal Presidente della Regione o suo delegato.
Art. 6
1.
La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l' attività di vigilanza ad essa attribuita dall'
art. 35 del DPR del 24 luglio 1977, n. 616
.
2.
La mancata rispondenza dei corsi ai requisiti stabiliti dalla presente legge comporta la revoca della presa d' atto da parte della Regione e la conseguente impossibilità di apporre il visto di cui all'
art. 5
.