ARTICOLO 2
1.
Per l' anno 1980 l' ammontare del fondo di cui all'articolo precedente è determinato in lire 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa e sarà iscritto al cap. 5900 (titolo I, sezione 11, rubrica 57 - categ. 5 - tipo 1.1. - settore 1), di nuova istituzione, denominato: " Incentivi finanziari per la costituzione e il sostegno di consorzi intercomunali di servizi".
2.
All' onere suddetto si fa fronte - ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio regionale dell' esercizio 1979, appositamente integrato con la
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66
.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'
art. 28, secondo comma, della predetta legge 3 maggio 1978, n. 23
.
4.
Per gli anni successivi l' ammontare dello stanziamento sarà determinato con legge di bilancio.