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Legge regionale 4 marzo 1980, , n.12


LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980, n.12 del

Date di vigenza

21/03/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/03/1980
10/09/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 10/09/1981

Documento vigente dal 21/03/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1980, n. 12
Modifica dell' art. 16 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22. Regolamento interno del Consiglio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 , è modificato come segue " Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato ".

2. Viene aggiunto, dopo il secondo, il seguente comma: " Di ogni seduta pubblica si redige anche e si pubblica il resoconto integrale ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 febbraio 1980

MARRI

[1]