ARTICOLO 1
Finalità.
1.
A titolo di corrispettivo da erogare a favore della Società Mediterranea SSFF Umbro Aretine per effetto della deliberazione consiliare n. 1447 del 27 dicembre 1979 è autorizzata la spesa di lire 860.000.000, comprensiva di imposta sul valore aggiunto.
2.
Detto importo viene corrisposto a fronte di regolari fatture, a mensilità posticipate ed a titolo di acconto nella misura dei lire 95.000.000 ciascuna, IVA compresa, a tutto il 31 agosto 1980, previo accertamento della regolarità del servizio svolto.
3.
Il saldo verrà liquidato con atto della Giunta regionale, dopo il 30 settembre 1980 ed a seguito di apposita verifica, sulla base dei seguenti presupposti:
a)
riconoscimento di una percorrenza complessiva non superiore a 920.000 autobus/ Km., in relazione alle autolinee di competenza regionale;
b)
riconoscimento a titolo di corrispettivo, per ogni autobus/ Km. di un importo pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile in misura percentuale dell' incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di trasporto di cui sopra.
ARTICOLO 2
Norme finanziarie.
1.
All' onere di lire 860.000.000, necessario per l' attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 3125 del bilancio per l' esercizio 1980, la cui denominazione è così sostituita: "
Corrispettivo alla Società Mediterranea SSFF Umbro - Aretine per i servizi automobilistici di competenza regionale svolti dal 1º gennaio 1980 al 30 settembre 1980
".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.