link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 31 marzo 1980 , , n.23


LEGGE REGIONALE 31 Marzo 1980 , n.23 del

Date di vigenza

03/04/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/04/1980
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 03/04/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Marzo 1980 , n. 23
Corrispettivo alla Società Mediterranea SSFF Umbro Aretine per i collegamenti automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 1980.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 02/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità.

1. A titolo di corrispettivo da erogare a favore della Società Mediterranea SSFF Umbro Aretine per effetto della deliberazione consiliare n. 1447 del 27 dicembre 1979 è autorizzata la spesa di lire 860.000.000, comprensiva di imposta sul valore aggiunto.

2. Detto importo viene corrisposto a fronte di regolari fatture, a mensilità posticipate ed a titolo di acconto nella misura dei lire 95.000.000 ciascuna, IVA compresa, a tutto il 31 agosto 1980, previo accertamento della regolarità del servizio svolto.

3. Il saldo verrà liquidato con atto della Giunta regionale, dopo il 30 settembre 1980 ed a seguito di apposita verifica, sulla base dei seguenti presupposti:

a) riconoscimento di una percorrenza complessiva non superiore a 920.000 autobus/ Km., in relazione alle autolinee di competenza regionale;

b) riconoscimento a titolo di corrispettivo, per ogni autobus/ Km. di un importo pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile in misura percentuale dell' incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di trasporto di cui sopra.

ARTICOLO 2

Norme finanziarie.

1. All' onere di lire 860.000.000, necessario per l' attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 3125 del bilancio per l' esercizio 1980, la cui denominazione è così sostituita: " Corrispettivo alla Società Mediterranea SSFF Umbro - Aretine per i servizi automobilistici di competenza regionale svolti dal 1º gennaio 1980 al 30 settembre 1980 ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 marzo 1980

MARRI

[1]