Art. 1
1.
A seguito del regolamento CEE n. 2141/ 79, alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
l' importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell' articolo 10 è sostituito con l' importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;
b)
gli importi del quarto comma dell' art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;
c)
gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti:
- 47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
- 32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
- 16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
- 2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
- 1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
- 800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;
d)
l' importo di 600 UC previsto dall' art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
- 258 UC con 320 ECU;
- 171 UC con 214 ECU;
- 105 UC con 131 ECU;
- 66 UC con 86 ECU;
e)
l' importo di 60 UC di cui all' articolo 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;
f)
gli importi di cui al secondo comma dell' articolo 20, 2.600 UC e 7890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU;
g)
il quarto comma dell' art. 10 viene così modificato
«Quando il piano di sviluppo prevede l' acquisto di bestiame vivo, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni:
- nel caso di allevamenti bovini ed ovini, a conclusione del piano, l' importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60 per cento del complesso delle vendite;
- nel caso di allevamenti suini, almeno l' equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini sia prodotto, al termine della realizzazione del piano, dall' azienda o dalle aziende associate nel loro complesso; gli investimenti previsti non siano inferiori a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU.
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