Art. 1
1.
L'
art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60
, è sostituito dal seguente: "
A seguito del
regolamento CEE n. 2141/ 79
, alla
legge regionale 20 luglio 1979, n. 38
, vengono apportate le seguenti modifiche:
a) l' importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell' articolo 10 è sostituito con l' importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;
b) gli importi del quarto comma dell' art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;
c) gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti:
- 47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
- 32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
- 16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
- 2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
- 1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
- 800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;
d) l' importo di 600 UC previsto dall' art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
- 258 UC con 320 ECU;
- 171 UC con 214 ECU;
- 105 UC con 131 ECU;
- 66 UC con 86 ECU;
e) l' importo di 60 UC di cui all' articolo 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;
f) gli importi di cui al secondo comma dell' articolo 20, 2.600 UC e 7890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU;
g) il quarto comma dell' art. 10 viene così modificato "Quando il piano di sviluppo prevede l' acquisto di bestiame vivo, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni: - nel caso di allevamenti bovini ed ovini, a conclusione del piano, l' importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60 per cento del complesso delle vendite; - nel caso di allevamenti suini, almeno l' equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini sia prodotto, al termine della realizzazione del piano, dall' azienda o dalle aziende associate nel loro complesso; gli investimenti previsti non siano inferiori a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU
"
Art. 2
1.
L'
art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60
, è sostituito col seguente:
"
Al testo della
legge regionale 20 luglio 1979, n. 37
, sono apportate le seguenti modifiche":
a) il primo comma dell' art. 6, fino alla parola "Allevamento" viene sostituito dal seguente: "La misura dell' indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli artt. 5 e 6 della
legge 10 maggio 1976, n. 352
con le seguenti modifiche degli importi previsti:
- secondo comma, l' importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con l' importo di 65,6 ECU per UBA e l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per UBA;
- quarto comma, l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;
- quinto comma l' importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per ECU per UBA e per ettaro;
- L' importo di cui alla lettera b) dell' art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU";
b) al primo comma secondo periodo dell' art. 6 le parole "superiore ai m. 400 slm" sono sostituite con "superiore ai m. 500 slm
".
Art. 3
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni che dovessero rendersi ancora necessarie, alle leggi regionali n. 37/ 1979 e n. 38/ 1979, in attuazione di eventuali nuovi regolamenti comunitari in materia.