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Legge regionale 18 marzo 1980, n.20


LEGGE REGIONALE n.20 del 18 Marzo 1980

Date di vigenza

10/04/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/04/1980
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 10/04/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Marzo 1980 ,n. 20
Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 37; 20 luglio 1979, n. 38; 31 ottobre 1979, n. 60. Modifiche ed integrazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 26/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60 , è sostituito dal seguente: " A seguito del regolamento CEE n. 2141/ 79 , alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38 , vengono apportate le seguenti modifiche:
 
a) l' importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell' articolo 10 è sostituito con l' importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;
 
b) gli importi del quarto comma dell' art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;
 
c) gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti:
 
- 47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
 
- 32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
 
- 16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
 
- 2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
 
- 1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
 
- 800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;
 
d) l' importo di 600 UC previsto dall' art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
 
- 258 UC con 320 ECU;
 
- 171 UC con 214 ECU;
 
- 105 UC con 131 ECU;
 
- 66 UC con 86 ECU;
 
e) l' importo di 60 UC di cui all' articolo 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;
 
f) gli importi di cui al secondo comma dell' articolo 20, 2.600 UC e 7890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU;
 
g) il quarto comma dell' art. 10 viene così modificato "Quando il piano di sviluppo prevede l' acquisto di bestiame vivo, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni: - nel caso di allevamenti bovini ed ovini, a conclusione del piano, l' importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60 per cento del complesso delle vendite; - nel caso di allevamenti suini, almeno l' equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini sia prodotto, al termine della realizzazione del piano, dall' azienda o dalle aziende associate nel loro complesso; gli investimenti previsti non siano inferiori a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU
"

Art. 2

1. L' art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60 , è sostituito col seguente:
 
" Al testo della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 , sono apportate le seguenti modifiche":
 
a) il primo comma dell' art. 6, fino alla parola "Allevamento" viene sostituito dal seguente: "La misura dell' indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 con le seguenti modifiche degli importi previsti:
 
- secondo comma, l' importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con l' importo di 65,6 ECU per UBA e l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per UBA;
 
- quarto comma, l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;
 
- quinto comma l' importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per ECU per UBA e per ettaro;
 
- L' importo di cui alla lettera b) dell' art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU";
 
b) al primo comma secondo periodo dell' art. 6 le parole "superiore ai m. 400 slm" sono sostituite con "superiore ai m. 500 slm
".

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni che dovessero rendersi ancora necessarie, alle leggi regionali n. 37/ 1979 e n. 38/ 1979, in attuazione di eventuali nuovi regolamenti comunitari in materia.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 marzo 1980

Marri

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