ARTICOLO 1
Finalità.
1.
In attuazione di quanto disposto dal
secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale
, la Regione favorisce lo sviluppo dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di contributi per la ricerca speleologica e le attività didattiche e divulgative collegate, per il soccorso speleologico e per la tenuta e la gestione del catasto speleologico dell'Umbria.
2.
Il catasto speleologico dell' Umbria, già istituito ai sensi delle leggi regionali n. 1/ 1974 e n. 2/ 1977 è lo strumento di coordinamento dell' attività speleologica nonchè di valorizzazione turistica delle grotte umbre.
3.
Per la tenuta e l' aggiornamento del catasto dovrà procedersi alla compilazione dell' elenco di tutte le grotte della Regione con la descrizione di ciascuna di esse e l' indicazione dei dati topografici e metrici, nonchè dei rilievi eseguiti e di ogni altra notizia utile.
4.
Dovrà essere inoltre assicurata la gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca annessa e la possibilità per chiunque di ottenere copia, a proprie spese, degli atti catastali.
ARTICOLO 2
Provvidenze.
1.
Per la realizzazione delle finalità di cui all'
art. 1
sono previste le seguenti provvidenze:
a)
contributi, alle associazioni speleologiche operanti nel territorio regionale, per le ricerche speleologiche riguardanti in particolare:
- l' acquisto e l' ammodernamento di attrezzature;
- l' organizzazione di corsi di speleologia, nonchè di congressi, convegni, seminari e manifestazioni speleologiche;
- la ricerca e lo studio di nuove cavità ;
- ricerche sull' idrologia e sull' origine e l' evoluzione dei sistemi carsici;
b)
contributi ai centri di soccorso speleologico collegati con il corpo nazionale soccorso alpino del CAI e aventi sede nel territorio regionale per il soccorso speleologico, riguardanti in particolare:
- l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti;
- le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
ARTICOLO 3
1.
Le domande, per ottenere le provvidenze di cui al
precedente articolo 2
, devono essere presentate al Presifente della Giunta regionale entro il 15 gennaio di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:
- programma di attività e relativo piano finanziario;
- relazione illustrativa dell' attività svolta e rendiconto circa l' impiego delle provvidenze già ottenute;
- documentazione relativa all' avvenuta assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.
2.
Il programma di attività deve ispirarsi ai seguenti criteri:
- lo sviluppo culturale e associativo della collettività, con particolare riferimento ai centri della fascia appenninica;
- la valorizzazione del patrimonio naturalistico delle aree carsiche;
- la ricerca geografica e scientifica sull' ambiente e specificatamente l' indagine idrogeologica.
3.
Alla richiesta di contributo deve essere inoltre allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo.
4.
I contributi di cui al
precedente articolo 2
sono concessi annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio, sentita la competente commissione consiliare.
ARTICOLO 4
1.
La tenuta del catasto speleologico con l' annessa biblioteca può essere affidata dalla Giunta regionale, con apposita convenzione, ad una delle associazioni speleologiche maggiormente rappresentative operanti in Umbria.
2.
La convenzione regola le modalità di tenuta e consultazione del catasto sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge nonchè i relativi rapporti finanziari.
ARTICOLO 5
Centro nazionale di speleologia.
1.
Al fine di contribuire alla promozione di manifestazioni speleologiche a carattere regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelle promosse dalla scuola nazionale di speleologia del CAI, dalla sezione speleologica del Corpo nazionale di soccorso alpino del CAI e dalla Società speleologica italiana nonchè di iniziative idonee per lo sviluppo dell' escursionismo, del turismo, della conoscenza naturalistica e dell' educazione ecologica, la Giunta regionale è autorizzata a disporre l' erogazione di un contributo una tantum al Comune di Costacciaro per le opere necessarie alla completa funzionalità delle strutture del Centro.
2.
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle spese di gestione del Centro mediante apposita convenzione.
ARTICOLO 6
Norme finanziarie.
1.
Per l' attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata per l' anno 1980, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 100.000.000, con imputazione al cap. 1065, di nuova istituzione, denominato: " Interventi per lo sviluppo della speleologia".
2.
All' onere suddetto verrà fatto fronte con pari riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al cap. 6120 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l' adempimento di funzioni normali della Regione" (riferimento all' elenco n. 2 allegato al bilancio 1980).
3.
Per l' anno 1980 la spesa di cui sopra verrà così suddivisa:
- lire 10 milioni come contributo alle associazioni speleologiche;
- lire 5 milioni come contributo ai centri di soccorso speleologici;
- lire 7 milioni come contributo per l' ordinaria attività di archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alle grotte della regione, nonchè per la tenuta e l' aggiornamento della biblioteca speleologica e la valorizzazione turistica delle grotte;
- lire 15 milioni come contributo per la gestione ordinaria e le attività promozionali del Centro nazionale di speleologia;
- lire 63 milioni come contributo al Comune di Costacciaro per il Centro nazionale di speleologia.
4.
Con inizio dall' anno 1981 l' entità della spesa per gli interventi di cui alla presente legge sarà determinata con le leggi annuali di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 7
Norma transitoria
1.
Le domande di contributo relative all' anno 1980 devono essere presentate, secondo le modalità di cui al
precedente articolo 3
entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2.
La Giunta regionale provvede alla ripartizione dei contributi secondo le modalità previste nell'
art. 3
.