ARTICOLO 1
Finalità
1.
In conformità del disposto di cui all'
art. 26- septies - primo comma - della legge 29 febbraio 1980, n. 33
, inserito, in sede di conversione, dopo l' art. 26 del DL 30 dicembre 1979, n. 663, le disposizioni della presente legge regionale sono dirette a disciplinare l' istituzione di graduatorie uniche regionali e l' immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della
legge 1º giugno 1977, n. 285
, e successive modificazioni e integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano attività .
ARTICOLO 2
Istituzione delle graduatorie uniche regionali.
1.
La Regione istituisce - con i criteri e le modalità previste nell'
art. 26- quater della predetta legge 29 febbraio 1980, n. 33
- graduatorie uniche regionali per l' immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani impiegati dalla Regione dell'Umbria e dagli Enti locali umbri in progetti specifici per servizi socialmente utili predisposti e avviati dagli enti predetti ai sensi della
legge 285/ 77
.
ARTICOLO 3
Criteri per la formazione delle graduatorie.
1.
I giovani che supereranno l' esame di idoneità previsto nell'
art. 4
sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali - retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo l' equiparazione di cui alla tabella allegata e, nell' ambito di questi, per profili professionali omogenei che verranno determinati - ai sensi del quinto comma lett. a), dell' art. 4 - con deliberazione della Giunta regionale.
2.
L' iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.
3.
Il punteggio riportato nell' esame determina l' ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l' esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.
4.
In caso di parità di punteggio l' ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'
art. 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3
.
ARTICOLO 4
Esame di idoneità .
1.
I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti locali umbri ai sensi dell' art. 26 e seguenti della
legge 1º giugno 1977, n. 285
, e successive modificazioni e integrazioni, compresi i giovani soci di cooperative con le quali la Regione e gli Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell' art. 27 della predetta legge sono ammessi a sostenere un esame di idoneità , per l' immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui all'
art. 2
, esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
2.
L' esame di cui al comma precedente si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l' esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
3.
All' esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano portato a temine i contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.
4.
Vi sono, altresì, ammessi gli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l' esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l' ammissione all' esame stesso e risultino essere in servizio almeno dalla data di inizio del progetto specifico per il quale è indetto l' esame. Gli impiegati che avranno superato l' esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.
5.
Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
l' equiparazione, agli effetti del
primo comma dell' art. 3
, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamento degli enti di possibile destinazione;
b)
i requisiti per l' ammissione all' esame con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l' accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;
c)
le modalità di svolgimento dell' esame e i suoi contenuti, con riferimento ai criteri e alle modalità previste nel
secondo comma
del presente articolo.
6.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale disciplina, altresì, l' ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati, in conformità del disposto di cui al
precedente quarto comma
.
7.
Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente composizione:
- Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- due esperti delle materie oggetto dell' esame, designati dalla Giunta regionale, sentita la 1a commissione consiliare permanente;
- un esperto delle materie oggetto dell' esame, designato congiuntamente dai presidenti delle sezioni regionali dell' ANCI, UPI e UNCEM;
- un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
8.
L' ammissione alle prove d' esame, l' approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l' immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali, avverranno con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 5
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1.
Con effetto dalla data di iscrizione nelle graduatorie e fino all' immissione nei ruoli di cui all'
art. 6
, i giovani continueranno a svolgere la propria attività , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l' esame d' idoneità , anche presso enti diversi da quelli presso i quali prestano attività , previa intesa della Giunta regionale e degli enti titolari del precedente rapporto con gli enti medesimi e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2.
Ai giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all' immissione in ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento economico base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
ARTICOLO 6
Immissione nel ruolo unico regionale e negli organici di altri enti.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione dell' Umbria, nonchè gli enti strumentali regionali è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'
art. 2
fino all' esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati dall' amministrazione regionale.
[5]
2.
Dalla stessa data, in attuazione del
primo comma dell' art. 26- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33
, gli Enti locali umbri, nonchè i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire un' aliquota fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.
[7]
3.
I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno disciplinati con successiva legge regionale.
ARTICOLO 7
Proroga dei contratti di cui agli artt. 26 e seguenti della
legge 1º giugno 1977, n. 285
.
1.
I contratti stipulati dalla Regione, nonchè quelli stipulati dai comuni dell' Umbria, in attuazione della
legge 1º giugno 1977, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.
2.
Tale disposizione si applica anche ai giovani di cooperative con le quali la Regione o gli Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'
art. 27 della citata legge 1º giugno 1977, n. 285
, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della
legge 29 febbraio 1980, n. 33
.
3.
Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, la Regione dell' Umbria bandisce gli esami di idoneità di cui all'
art. 4
della presente legge.
4.
Qualora l' espletamento degli esami di cui al comma precedente non possa esaurirsi entro i termini previsti nel presente articolo, i contratti si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali e alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'
art. 2
della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria.
1.
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i finanziamenti di cui all'
art. 26- octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33
e, ove occorra, con altri finanziamenti che verranno definiti con successive leggi regionali.