Art. 12
Composizione.
1.
E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per lo sport.
2.
La Consulta è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di una legislatura regionale ed è composta da:
a)
un componente della Giunta regionale che la presiede;
b)
sei esperti designati dal Consiglio regionale eletti con voto limitato a quattro;
c)
cinque rappresentanti dei Comuni dell' Umbria designati dalla sezione regionale dell' ANCI;
d)
un rappresentante designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali;
e)
due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell' UNCEM;
f)
cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
g)
due rappresentanti designati dai competenti organi, per ciascun ente, di promozione sportiva avente le seguenti caratteristiche:
- natura privatistica;
- volontarietà dell' adesione e facoltà di recesso degli associati;
- non perseguimento di fini di lucro;
- elettività delle cariche sociali;
- presenza organizzata in almeno cinque comprensori, di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
con almeno 30 società circoli o gruppi sportivi affiliati o con un minimo di 1.200 iscritti;
h)
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi comitati regionali;
i)
tre rappresentanti designati da ciascun Consiglio scolastico provinciale;
l)
un rappresentante designato da ciascun provveditore agli studi;
m)
un rappresentante designato dall' ISEF di Perugia;
n)
un rappresentante designato dal CUS di Perugia.
3.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
4.
Qualora entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti e le associazioni non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni il Presidente della Giunta regionale procede ugualmente alla nomina dei componenti la Consulta regionale per lo sport già designati, i quali si riuniscono entro un mese per l' insediamento e per iniziare ad esercitare le proprie funzioni.
5.
La Consulta nomina nel suo seno un Comitato di coordinamento con compiti di organizzazione delle attività e di esecuzione dei propri deliberati.
6.
Il Comitato si compone di non più di dieci membri e deve comunque garantire la presenza di un rappresentante per ciascuno degli organismi di cui alle lett. a), che lo presiede, f), g).
7.
Ogni volta sia ritenuto utile il presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta e delle commissioni di cui al successivo comma, esperti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame.
8.
La Consulta può costituirsi in commissioni per l' esame dei problemi specifici.
9.
Ai membri della Consulta e agli esperti di cui sopra è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale nonché un' indennità forfettaria di lire 10.000 per ogni giornata di seduta.
10.
La Consulta adotta, entro un mese dall' insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 13
Compiti della Consulta.
1.
E' compito della Consulta regionale per lo sport svolgere attività di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.
2.
Tale compito si esercita in particolare:
- nella formulazione della proposta di piano regionale di cui al
precedente art. 3
;
- nella proposta di assegnazione dei contributi di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10;
- nella verifica dello stato di attuazione dei piani triennali di cui alla presente legge;
- nello studio di metodologie atte ad ordinare l' attività di ricerca sul patrimonio sportivo regionale;
- nella proposta di iniziative idonee alla partecipazione dei cittadini all' individuazione e alla gestione delle scelte di politica sportiva, nonchè alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività sportive sul territorio regionale ed al miglioramento qualitativo delle attività stesse;
- nella elaborazione di una relazione annua sull'attività svolta;
- nella proposta di direttive per la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui al quarto comma dell' art. 7 della presente legge.