Legge regionale, 23 aprile 1980 , n.32


LEGGE REGIONALE, 23 Aprile 1980 n.32 del

Date di vigenza

15/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1980
20/08/1981 modifica mostra documento vigente dal 20/08/1981
19/05/1983 modifica mostra documento vigente dal 19/05/1983
20/06/1987 abrogazione mostra documento vigente dal 20/06/1987

Documento vigente dal 15/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 23 Aprile 1980 n. 32
Norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

GENERALITA'

Art. 1

Finalità.

1. In attuazione dell' art. 9 dello Statuto regionale e del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la Regione promuove lo sviluppo e il coordinamento dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse al fine di favorire:
 
- la diffusione delle attività, degli impianti e delle attrezzature sportive in tutto il territorio e per tutte le comunità ;
 
- l' aggregazione dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso la pratica di attività sportiva e ricreativa;
 
- l' equilibrata diffusione degli investimenti, pubblici o privati, finalizzati alla pratica sportiva nel territorio regionale;
 
- i rapporti di collaborazione, anche per la definizione di programmi comuni di attività, con gli enti di promozione sportiva, con gli organi scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle Federazioni sportive e con ogni altro organismo che curi la materia attinente la presente legge.

Art. 2

Iniziative.

1. La Regione, per attuare le finalità di cui all' art. 1 , promuove iniziative tendenti a realizzare:
 
- la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di impianti destinati ad uso sportivo e la loro dotazione di adeguate attrezzature;
 
- la piena utilizzazione degli impianti sportivi come servizi pubblici organizzati, integrati con le esperienze della comunità in cui operano, con il complesso dei servizi sociali e con le attività degli organismi che perseguono finalità di promozione sportiva;
 
- il censimento e la catalogazione degli impianti sportivi e delle attività ad essi connesse;
 
- la formazione di operatori qualificati nel campo dei servizi sportivi;
 
- la valorizzazione dell' associazionismo sportivo;
 
- la salvaguardia dell' igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive;
 
- l' attività di studio e ricerca in materia di sport.

Titolo II

PIANIFICAZIONE

Art. 3

Piano regionale triennale.

1. La Giunta regionale predispone una proposta di piano per lo sviluppo dei servizi sportivi e per la promozione delle attività ad essi connesse nel rispetto delle previsioni del piano regionale di sviluppo.

2. Il piano ha durata triennale e contiene:
 
- l' analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, di uso pubblico, nonchè delle attività sportive praticate nel territorio regionale;
 
- l' indicazione delle modalità e dei criteri per l' incremento del numero degli impianti e delle attrezzature sportive;
 
- le norme generali per l' utilizzazione degli impianti sportivi pubblici o convenzionati;
 
- l' indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
 
- l' individuazione degli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto ai servizi sportivi nel quadro della vigente disciplina in materia di istruzione professionale;
 
- le modalità per l' incentivazione e il sostegno delle attività sportive.

3. La proposta di piano è inviata ai Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , i quali formulano osservazioni e proposte entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa.

4. La Giunta regionale, trascorso il termine di cui al comma precedente, sentita la Consulta regionale per lo sport e d' intesa, per l' attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con i Consigli scolastici provinciali di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 416 , elabora la proposta definitiva da inviare al Consiglio regionale per l' approvazione.

5. Il piano è approvato sei mesi prima della scadenza del precedente.

6. In sede di prima applicazione la Giunta regionale predispone la proposta di piano  entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge[6]     .

Art. 4

Piano comprensoriale triennale.

1. I Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , in conformità al piano di cui al precedente articolo formano piani comprensoriali per lo sviluppo dei servizi sportivi e per promuovere tra i cittadini la pratica sportiva intesa quale strumento di formazione e impegno sociale.

2. I piani comprensoriali hanno durata triennale e devono contenere, sulla base della situazione nei singoli territori comunali nell' ambito della realtà sportiva territoriale, la specificazione delle previsioni di cui al piano regionale ed in particolare:
 
- l' individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire;
 
- la definizione e la quantificazione degli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi, con le relative priorità ;
 
- la previsione dei costi di attuazione del piano comprensoriale, con l' indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra Comune, operatori pubblici e privati.

3. I piani comprensoriali sono inviati alla Giunta regionale che li approva.

Art. 5

Progetti di impianti sportivi.

1. I progetti di impianti sportivi, pubblici o di interesse pubblico, devono essere conformi alle previsioni del piano comprensoriale di cui al precedente articolo.

2. L' approvazione del piano comprensoriale di cui all' art. 4 costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico generale, limitatamente alle previsioni concernenti la localizzazione degli impianti e dei servizi sportivi.

Art. 6

Consulenza del CONI.

1. Ai sensi dell' art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 la Regione si avvale, per gli impianti e le attrezzature sportive da essa promossi, della consulenza tecnica del CONI secondo modalità stabilite d' intesa tra le parti.

Titolo III

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 8

Attività sportiva e ricreativa.

1. La Regione concorre a favorire la diffusione dell' attività sportiva e ricreativa promossa dai Comuni ai sensi dell' art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 d' intesa, per le attività di interesse dei giovani in età scolare, con i Consigli scolastici distrettuali di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 416 , mediante concessione di contributi.

2. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui al precedente comma sono indirizzate dai Comuni al Presidente della Regione entro il 30 novembre di ciascun anno e devono contenere la definizione delle iniziative tendenti alla promozione, anche in collaborazione con le società e le associazioni sportive presenti nel territorio comunale di:
 
- centri di formazione fisico - sportiva per giovani e per adulti;
 
- corsi per la formazione e l' aggiornamento professionale di operatori che si dedicano ad attività in conformità alla presente legge;
 
- corsi di aggiornamento per dipendenti degli enti locali addetti alla materia trattata nella presente legge;
 
- attività nel campo dello sport inteso come servizio sociale, anche mediante piani di studio e sperimentazione.

3. L' organizzazione delle iniziative di cui al presente articolo può essere affidata ad associazioni od enti diversi dal Comune. In tale caso possono essere concessi in sede di programma comprensoriale pure i contributi di cui all' art. 7 lett. b), ma in misura non superiore alla metà di quanto previsto per gli impianti sportivi convenzionati.

Art. 9

Manifestazioni sportive.

1. La Regione concorre alla promozione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza sul piano sociale che si svolgono in conformità con le finalità di cui all' art. 1 della presente legge, organizzate da enti locali, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, società ed associazioni sportive, circoli aziendali ed ogni altro organismo che persegua finalità di promozione sportiva mediante la concessione di contributi.

2. Le domande per usufruire dei contributi devono essere indirizzate dai soggetti di cui al precedente comma al Presidente della Regione almeno 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, corredate da:
 
- relazione illustrativa sulle finalità e sull' organizzazione della manifestazione;
 
- preventivo sommario di spesa.

Art. 10

1. La Regione, riconoscendo gli Enti di promozione sportiva quali organizzazioni democratiche a base associativa, che, ai sensi dei rispettivi statuti, svolgono attività di promozione e di diffusione dell' attività sportiva, concorre al sostegno delle loro strutture organizzative regionali mediante la concessione di contributi ammontanti complessivamente al 15 per cento della somma stanziata al cap. 1045 del bilancio regionale, fatte salve le altre provvidenze previste dalla presente legge per manifestazioni, attività ed iniziative sportive.

2. A tal fine gli Enti di promozione sportiva devono possedere i medesimi requisiti per la partecipazione alla Consulta regionale di cui al successivo art. 12 .

3. Le domande di ammissione al contributo devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell' Ente e corredate da:

a) bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attività suddiviso secondo i comprensori e il tipo di attività e di discipline sportive;

b) indicazione analitica delle società affiliate e del numero degli iscritti;

c) bilancio consuntivo e dettagliata relazione e documentazione dell' attività svolta nell' anno di richiesta.

Art. 11

Assegnazione ed erogazione dei contributi.

1. I contributi di cui ai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 sono assegnati dalla Giunta regionale sentita la Consulta regionale per lo sport.

2. In sede di assegnazione è disposta l' erogazione a titolo di acconto fino al 50 per cento del contributo.

3. L' erogazione della quota residua di contributo è disposta dalla Giunta regionale a seguito del rendiconto dell' iniziativa e del bilancio consuntivo.

4. La Giunta regionale verifica la spesa ammessa a contributo e dispone eventuale conseguente riduzione dello stesso qualora la situazione finanziaria risulti diversa da quella indicata nella documentazione in precedenza prodotta.

5. In caso di mancata effettuazione dell' iniziativa per cui è stato assegnato il contributo la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Titolo IV

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 12

Composizione.

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per lo sport.

2. La Consulta è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di una legislatura regionale ed è composta da:

a) un componente della Giunta regionale che la presiede;

b) sei esperti designati dal Consiglio regionale eletti con voto limitato a quattro;

c) cinque rappresentanti dei Comuni dell' Umbria designati dalla sezione regionale dell' ANCI;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali;

e) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell' UNCEM;

f) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;

g) due rappresentanti designati dai competenti organi, per ciascun ente, di promozione sportiva avente le seguenti caratteristiche:
 
- natura privatistica;
 
- volontarietà dell' adesione e facoltà di recesso degli associati;
 
- non perseguimento di fini di lucro;
 
- elettività delle cariche sociali;
 
- presenza organizzata in almeno cinque comprensori, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 con almeno 30 società circoli o gruppi sportivi affiliati o con un minimo di 1.200 iscritti;

h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi comitati regionali;

i) tre rappresentanti designati da ciascun Consiglio scolastico provinciale;

l) un rappresentante designato da ciascun provveditore agli studi;

m) un rappresentante designato dall' ISEF di Perugia;

n) un rappresentante designato dal CUS di Perugia.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.

4. Qualora entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti e le associazioni non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni il Presidente della Giunta regionale procede ugualmente alla nomina dei componenti la Consulta regionale per lo sport già designati, i quali si riuniscono entro un mese per l' insediamento e per iniziare ad esercitare le proprie funzioni.

5. La Consulta nomina nel suo seno un Comitato di coordinamento con compiti di organizzazione delle attività e di esecuzione dei propri deliberati.

6. Il Comitato si compone di non più di dieci membri e deve comunque garantire la presenza di un rappresentante per ciascuno degli organismi di cui alle lett. a), che lo presiede, f), g).

7. Ogni volta sia ritenuto utile il presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta e delle commissioni di cui al successivo comma, esperti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame.

8. La Consulta può costituirsi in commissioni per l' esame dei problemi specifici.

9. Ai membri della Consulta e agli esperti di cui sopra è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale nonché un' indennità forfettaria di lire 10.000 per ogni giornata di seduta.

10. La Consulta adotta, entro un mese dall' insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 13

Compiti della Consulta.

1. E' compito della Consulta regionale per lo sport svolgere attività di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.

2. Tale compito si esercita in particolare:
 
- nella formulazione della proposta di piano regionale di cui al precedente art. 3 ;
 
- nella proposta di assegnazione dei contributi di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10;
 
- nella verifica dello stato di attuazione dei piani triennali di cui alla presente legge;
 
- nello studio di metodologie atte ad ordinare l' attività di ricerca sul patrimonio sportivo regionale;
 
- nella proposta di iniziative idonee alla partecipazione dei cittadini all' individuazione e alla gestione delle scelte di politica sportiva, nonchè alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività sportive sul territorio regionale ed al miglioramento qualitativo delle attività stesse;
 
- nella elaborazione di una relazione annua sull'attività svolta;
 
- nella proposta di direttive per la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui al quarto comma dell' art. 7 della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 14

Norme finanziarie.

1. Per il funzionamento della Consulta regionale per lo sport, prevista all' art. 12 della presente legge, è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 1020 (ex cap. 2786), istituito con legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 .

2. Per l' anno 1980 è autorizzata la spesa, in termini di competenza e cassa, di lire 95.000.000 da imputare al cap. 1045, di nuova istituzione denominato " Interventi per la promozione della pratica sportiva" per l' attività di ricerca sul sistema sportivo ai fini dell'elaborazione del piano triennale di cui all' art. 4 , per contributi ai soggetti di cui all' art. 9 per l' organizzazione di manifestazioni sportive e per contributi ai soggetti di cui all' art. 8 per la promozione dell' attività sportiva a livello locale e per i contributi ai soggetti di cui all' art. 10 .

3. All' onere suddetto sarà fatto fronte con riduzione di lire 97.000.000 dello stanziamento di competenza di cui al cap. 6120 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l' adempimento di funzioni normali della Regione (riferimento all' elenco n. 2 allegato al bilancio, n. ordine 8).

4. Con inizio dal 1981 in poi l' entità delle spese di cui ai precedenti I e II comma sarà determinata con le leggi regionali di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

5. Con le stesse leggi di bilancio e con inizio dall' anno 1981 sarà stabilita l' autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all' art. 7 della presente legge, nei limiti delle previsioni contenute nei bilanci pluriennali e con imputazione al cap. 6891, di nuova istituzione, denominato "Spese per gli impianti e le attrezzature sportive".

Art. 15

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 .

1. L' art. 1 della legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 , è così modificato:
 
- il secondo comma è sostituito dal seguente:
 
" I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, in misura non superiore alle percentuali della spesa ritenuta ammissibile secondo la seguente tab. A e comunque non possono eccedere l' importo di lire 50.000.000 per ogni intervento. TABELLA A Opere il cui costo ammissibile è : fino a L. 10.000.000 - 75 per cento fino a L. 20.000.000 - 70 per cento fino a L. 30.000.000 - 65 per cento fino a L. 40.000.000 - 60 per cento fino a L. 50.000.000 - 55 per cento oltre L. 50.000.000 - 50 per cento ";
 
- dopo il terzo comma l' art. 1 è integrato dalla seguente disposizione:
 
" Il certificato di inizio dei lavori deve essere presentato alla Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per l' ultimazione dei lavori. I contributi assegnati ai Comuni che non si attengono alle disposizioni di cui al precedente comma sono revocati e riassegnati dalla Giunta regionale, applicando gli stessi criteri adottati per l' elaborazione del piano di riparto ";
 
- il quinto comma è sostituito dal seguente:
 
" Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui al presente articolo devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e corredate da:
 
1) se trattasi di nuove costruzioni:
 
a) quanto previsto alla lett. a), secondo comma dell' art. 7 della presente legge;
 
b) piano di gestione determinato in via preventiva dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell' impianto in relazione alla sua destinazione, al numero degli utenti e degli addetti, alla spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla spesa di ammortamento ed ogni altra voce che concorra a determinare i costi di gestione stessi in relazione anche agli orari di apertura giornalieri, settimanali e stagionali previsti;
 
2) se trattasi di miglioramenti, completamenti, ampliamenti:
 
a) quanto previsto al precedente punto 1;
 
b) relazione tecnica illustrante lo stato di fatto della struttura, l' uso che ne viene fatto ed ogni altra considerazione tale da giustificare un intervento. A tutte le richieste di contributo deve essere allegata inoltre esplicita dichiarazione dalla quale risultino le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo. Le domande carenti della documentazione prescritta e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo
".

2. Per l' anno 1980 è autorizzato lo stanziamento, sia di competenza che di cassa, di lire 400.000.000, con imputazione al cap. 6920 (ex cap. 4517), istituito con legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 .

3. All' onere di lire 400.000.000 previsto dal presente articolo sarà fatto fronte con corrispondente riduzione:
 
- quanto a lire 188.000.000 dello stanziamento del cap. 6120 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l' adempimento di funzioni normali della Regione (riferimento all' elenco n. 2 allegato al bilancio, voce iniziative promozionali per lo sport);
 
- quanto a lire 100.000.000 dello stanziamento al cap. 6890 "Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico";
 
- quanto a lire 30.000.000 dello stanziamento al cap. 6900 "Contributo regionale a favore dei Comuni singoli o associati sulla spesa per la dotazione di attrezzature agli impianti sportivi";
 
- quanto a lire 50.000.000 dello stanziamento al cap. 1040 "Contributi a favore di enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base";
 
- quanto a lire 12.000.000 dello stanziamento al cap. 1060 "Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico";
 
- quanto a lire 20.000.000 dello stanziamento al cap. 6045 "Fondi per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze regionali".

Art. 16

Norme transitorie.

1. In attesa della costituzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 le funzioni loro attribuite nella presente legge sono esercitate dal Comitato di cui all' art. 17 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 .

2. Per gli interventi relativi all' attività di ricerca sul sistema sportivo di cui al II comma dell' art. 14 della presente legge la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, concede contributi a favore di Istituti di livello universitario o Istituzioni particolarmente qualificate per condurre ricerche, studi, documentazione, indagini. Gli stessi interventi possono essere direttamente attuati dalla Giunta regionale.

3. Per usufruire dei contributi per l' organizzazione delle manifestazioni sportive i soggetti interessati si attengono alle disposizioni di cui al precedente articolo 9 della presente legge.

4. Per usufruire dei contributi per la promozione dell' attività sportiva i Comuni, singoli o associati, devono inoltrare domanda alla Giunta regionale entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, allegando una relazione illustrativa delle iniziative da svolgersi nel corso dell' anno, anche in collaborazione con le società e le associazioni sportive presenti nel competente territorio comunale, nonchè il bilancio preventivo.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, ripartisce i contributi di cui al precedente comma entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

Disposizioni finali.

1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 20 maggio 1975, n. 33, 3 gennaio 1974, n. 1 e 11 gennaio 1977, n. 2.

2. A partire dal 1º gennaio 1981 sono abrogate le leggi regionali 1º agosto 1977, n. 39 e 11 ottobre 1978, n. 55.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 aprile 1980

MARRI

[1]