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Legge regionale , 23 aprile 1980 , n.34


LEGGE REGIONALE , 23 Aprile 1980 n.34 del

Date di vigenza

15/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1980
31/05/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 31/05/1990

Documento vigente dal 15/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE , 23 Aprile 1980 n. 34
Norme in materia di acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione, per favorire l' uso pubblico, provvede all' acquisizione di beni culturali di particolare interesse da collocare nei musei, pinacoteche, archivi, biblioteche pubbliche nel territorio regionale.

2. L' acquisizione è effettuata secondo le previsioni di un piano annuale per l' acquisizione dei beni culturali in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , nel rispetto delle procedure previste agli artt. 24 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 .

3. Il piano annuale è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della Consulta di cui all' art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 .

ARTICOLO 2

1. Un terzo del fondo destinato ai fini di cui alla presente legge è riservato per i beni culturali che, a prescindere dalle previsioni del piano annuale di cui ai commi precedenti, si rendano disponibili e di cui l' acquisizione sia ritenuta urgente ed indilazionabile.

2. L' acquisizione dei beni di cui al primo comma è effettuata, ai sensi degli artt. 24 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 , dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

ARTICOLO 3

1. E' istituito a carico del bilancio regionale un fondo da destinare annualmente all' acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale.

2. Per l' anno 1980 l' ammontare del fondo suddetto è determinato in lire 50.000.000 sia in termini di competenza che di cassa ed è imputato al cap. 6790 (Titolo II - Sez. 6 - Rubr. 12 - Categ. I - Tipo 1.1.) di nuova istituzione denominato: " Fondo regionale per l' acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale". All' onere relativo si fa fronte con l' apposita disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio).

3. Al bilancio di previsione dell' esercizio 1980 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento:
 
Cap. 6790 competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000
 
In diminuzione:
 
Cap. 9700 competenza L. 50.000.000 cassa L. 50.000.000
 
Per gli anni successivi la dotazione del fondo verrà stabilita con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 aprile 1980

MARRI

[1]