ARTICOLO 1
1.
Il
secondo comma dell' art. 3 della legge 24 agosto 1978, n. 43
, è sostituito dal seguente: "
La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l' appalto delle opere nonchè la gestione e l' impegno delle somme derivanti dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra Regione, Comuni e IACP
"
ARTICOLO 3
1.
La
lett. b) dell' art. 7 della legge 24 agosto 1978, n. 43
, come modificata con
legge regionale 27 agosto 1979, n. 55
, è così sostituita:
"
b) lire 78.840.000 per l' anno 1981 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 2015 al cap. 7006 di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità sui mutui contratti degli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni" - sono così determinate:
- lire 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995;
- lire 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005;
- lire 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015
".