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Legge regionale 24 aprile 1980, n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del 24 aprile 1980

Date di vigenza

15/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1980
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980 ,n. 36
Legge regionale 24 agosto 1978, n. 43 . Modifica degli artt. 3, 4 e 7.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma dell' art. 3 della legge 24 agosto 1978, n. 43 , è sostituito dal seguente: " La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l' appalto delle opere nonchè la gestione e l' impegno delle somme derivanti dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra Regione, Comuni e IACP "

ARTICOLO 2

1. L' art. 4 della legge 24 agosto 1978, n. 43 , è sostituito dal seguente:
 
" La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni ".

ARTICOLO 3

1. La lett. b) dell' art. 7 della legge 24 agosto 1978, n. 43 , come modificata con legge regionale 27 agosto 1979, n. 55 , è così sostituita:
 
" b) lire 78.840.000 per l' anno 1981 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 2015 al cap. 7006 di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità sui mutui contratti degli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni" - sono così determinate:
 
- lire 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995;
 
- lire 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005;
 
- lire 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 aprile 1980

Marri

[1]