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Legge regionale, , n.40


LEGGE REGIONALE, n.40 del

Date di vigenza

22/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/05/1980
06/06/1987 abrogazione mostra documento vigente dal 06/06/1987

Documento vigente dal 22/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 2 Maggio 1980 n. 40
Modifica degli artt. 7 e 8, primo comma, della legge regionale n. 31/ 1979 : "Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 07/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 7 della legge regionale n. 31/ 1979 è così sostituito: " Il Comitato dell' emigrazione propone alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti a favore degli emigrati che rientrino dall' estero dopo almeno tre anni di permanenza, e non oltre 180 giorni dall' effettivo rientro in patria, fatti salvi i casi di comprovata necessità che comporti il rientro prima della scadenza dei tre anni: a) concorso per le spese di viaggio in misura non superiore al 75 per cento del costo del biglietto ferroviario di seconda classe, non superiore al 50 per cento del costo del biglietto aereo o in nave in classe turistica e non superiore al 75 per cento del costo del trasporto avvenuto mediante automezzo proprio; b) concorso per il trasporto delle masserizie pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute; c) rimborso per le spese sostenute per il trasporto delle salme ai paesi di origine; d) contributi straordinari per documentati ed accertati casi di necessità ; e) contributi per il pagamento di interessi di mutui per l' avvio di attività commerciali, artigianali, agricole, nella regione. Il Comitato dell' emigrazione propone alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari rientrati ai sensi del primo comma e a favore dei lavoratori emigrati iscritti nell' albo dell' anagrafe degli italiani residenti all' estero: a) borse di studio per agevolare la frequenza di corsi e di scuole di ogni ordine e grado; b) contributi per il pagamento di interessi di mutuo occorrenti per l' acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione. Il Comitato dell' emigrazione propone altresì alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti: a) iniziative ed interventi atti a favorire e promuovere nelle località di concentrazione degli emigrati, la organizzazione di manifestazioni culturali artistiche, di attività sportive, di congressi e di convegni e di conferenze per dibattere i problemi dell'emigrazione e per mantenere e rinsaldare i legami con le realtà d' origine; b) iniziative atte a promuovere per i figli degli emigrati soggiorni di carattere ricreativo e culturale nella regione, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari e l' integrazione con l' ambiente; c) sovvenzioni alle Associazioni a carattere regionale che svolgano attività indicate nella presente legge e che non usufruiscano di analoghe provvidenze da parte di altri Enti. ".

Art. 2

1. L' art. 8, primo comma, della legge regionale n. 31/1979 è così sostituito: " Le funzioni amministrative relative alla fase istruttoria previste dalla presente legge, escluse quelle di cui alle lett. a), b), c), del terzo comma, art. 7, sono delegate ai Comuni che le esercitano nei modi e nelle forme di cui al titolo III della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 2 maggio 1980

MARRI

[1]