Art. 1
1.
L'
art. 7 della legge regionale n. 31/ 1979
è così sostituito: "
Il Comitato dell' emigrazione propone alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti a favore degli emigrati che rientrino dall' estero dopo almeno tre anni di permanenza, e non oltre 180 giorni dall' effettivo rientro in patria, fatti salvi i casi di comprovata necessità che comporti il rientro prima della scadenza dei tre anni: a) concorso per le spese di viaggio in misura non superiore al 75 per cento del costo del biglietto ferroviario di seconda classe, non superiore al 50 per cento del costo del biglietto aereo o in nave in classe turistica e non superiore al 75 per cento del costo del trasporto avvenuto mediante automezzo proprio; b) concorso per il trasporto delle masserizie pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute; c) rimborso per le spese sostenute per il trasporto delle salme ai paesi di origine; d) contributi straordinari per documentati ed accertati casi di necessità ; e) contributi per il pagamento di interessi di mutui per l' avvio di attività commerciali, artigianali, agricole, nella regione. Il Comitato dell' emigrazione propone alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari rientrati ai sensi del primo comma e a favore dei lavoratori emigrati iscritti nell' albo dell' anagrafe degli italiani residenti all' estero: a) borse di studio per agevolare la frequenza di corsi e di scuole di ogni ordine e grado; b) contributi per il pagamento di interessi di mutuo occorrenti per l' acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione. Il Comitato dell' emigrazione propone altresì alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti: a) iniziative ed interventi atti a favorire e promuovere nelle località di concentrazione degli emigrati, la organizzazione di manifestazioni culturali artistiche, di attività sportive, di congressi e di convegni e di conferenze per dibattere i problemi dell'emigrazione e per mantenere e rinsaldare i legami con le realtà d' origine; b) iniziative atte a promuovere per i figli degli emigrati soggiorni di carattere ricreativo e culturale nella regione, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari e l' integrazione con l' ambiente; c) sovvenzioni alle Associazioni a carattere regionale che svolgano attività indicate nella presente legge e che non usufruiscano di analoghe provvidenze da parte di altri Enti.
".