Legge regionale, 17 maggio 1980 , n.46


LEGGE REGIONALE, 17 Maggio 1980 n.46 del

Date di vigenza

06/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/06/1980
18/12/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 18/12/2014

Documento vigente dal 06/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 17 Maggio 1980 ,n. 46
Norme sullo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 22/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Nella prima attuazione dell' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono soppresse e poste in liquidazione le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella regione Umbria che:
 
- siano state concentrate nei disciolti ECA o dagli stessi amministrate;
 
- abbiamo la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione designati dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o da altri Enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, esclusivamente una autorità religiosa o suo rappresentante;
 
- non esercitino più le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali o che comunque siano nell' impossibilità di perseguire il fine per cui sono sorte.

2. Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgano prevalentemente attività di istruzione compresa quella pre - scolare, quelle comprese negli elenchi di cui all' art. 25, comma sesto, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e quelle che gestiscano seminari e case di riposo per religiosi.

3. Nella soppressione e conseguente liquidazione delle IPAB si tiene altresì conto delle richieste di scioglimento formulate dagli organi di amministrazione.

4. La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede legale l' IPAB individua le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e terzo comma entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

5. Ove si trovino nella regione beni e strutture di proprietà IPAB con sede legale in altre regioni, il relativo trasferimento è disciplinato dalla presente legge e verrà attuato dopo la estinzione dell' IPAB da parte della Regione in cui l' Istituzione ha sede legale e previa opportuna intesa con tale amministrazione regionale.

Art. 2

1. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione.

2. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

1) agli adempimenti di cui al successivo art. 3 ;

2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento ed alla redazione del relativo rendiconto;

3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

3. Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune dove ha sede legale l' IPAB nomina un commissario per i compiti di cui al precedente comma.

Art. 3

1. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' art. 1 , alla rilevazione:

a) della consistenza dei beni;

b) dei rapporti giuridici pendenti;

c) del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1978, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.

2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, il Comune dove ha sede legale l' IPAB provvede agli adempimenti di cui sopra mediante proprio commissario.

Art. 4

1. I beni immobili sono assegnati in proprietà al Comune ove sono situati.

2. I beni mobili seguono la destinazione dei beni immobili se pertinenza degli stessi; gli altri beni mobili, ivi compresi i titoli di credito e le somme di denaro sono assegnati al Comune ove ha sede legale l' IPAB.

3. I beni e le strutture utilizzati per l' erogazione dei servizi socio - assistenziali, ubicati in un comune diverso da quello ove l' Ente ha sede legale, sono attribuiti dalla Giunta regionale sentite le Amministrazioni comunali interessate.

4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi sociali anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Art. 5

1. Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza purchè assunto nei termini e nei limiti di cui all' art. 2 del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , è trasferito ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 4 primo e secondo comma .

2. Fino all' inquadramento, al personale già dipendente dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dall' ordinamento di provenienza.

Art. 6

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il personale delle disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è comandato alle USL costituite a temini della legge regionale n. 65 del 19 dicembre 1979 .

Art. 7

1. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l' estinzione dell' Ente, e indica a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

2. Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB recante la data da cui ha effetto l' estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.

Art. 8

1. Gli organi amministrativi delle IPAB non possono, senza l' espressa autorizzazione della Giunta regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 17 maggio 1980

MARRI

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dalla L.R. 9 aprile 2015, n. 11, art. 410, comma 1, lett. s)