Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
26 Maggio 1980
,n.
48
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
34 del
28/05/1980
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
è sostituito dal seguente "
Fino a quando non siano formalmente costituiti gli organi statutari degli enti delegatari le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente articolo sono esercitate dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 26 maggio 1980
Marri
[1]