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Legge regionale 26 maggio 1980, n.48


LEGGE REGIONALE n.48 del 26 Maggio 1980

Date di vigenza

12/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1980
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 12/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1980 ,n. 48
Abrogazione art. 36 punto a), e art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 28/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al punto a) dell' art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , sono soppresse le parole: " previo parere della Commissione tecnico - amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 è sostituito dal seguente " Fino a quando non siano formalmente costituiti gli organi statutari degli enti delegatari le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente articolo sono esercitate dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 1980

Marri

[1]