Art. 1
1.
I fondi iscritti nei capp. 7011 e 7012 del bilancio regionale per la concessione di contributi statali negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui agli artt. 36 e 38 della
legge 5 agosto 1978, n. 457
, limitatamente al progetto biennale 1978/ 1979, sono integrati, con onere a carico della Regione, della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella misura stabilita dall' articolo 19 della stessa legge e per l' elevazione dell' importo massimo mutuabile disposta dall'
art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25
.
2.
L' importo da stanziare dal 1981 in poi per la finalità di cui al precedente comma sarà determinato con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.
3.
Le somme erogate dalla Regione in eccedenza a quelle assegnate dallo Stato per le stesse finalità, saranno recuperate - ove possibile - con le economie derivanti dalla differenziazione dei tassi agevolati e della loro indicizzazione.
4.
Alla previsione iscritta per l' anno 1981 nel bilancio pluriennale aggiornato con
legge regionale 18 marzo 1980, n. 17
, sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
La quota del fondo comune di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
è elevata di lire 250 milioni.
Parte spesa
Lo stanziamento per il progetto 4118 (edilizia convenzionata ed agevolata) primo programma, quarto settore, è elevato a lire 250.000.000.
Art. 2
1.
Le somme erogate dallo Stato alla Regione per le finalità previste dalla
legge 5 agosto 1978, n. 457
sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale, distinto dal normale fondo di cassa. Gli interessi maturati in tale conto sono destinati al finanziamento della spesa per la redazione dei progetti relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica e per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall' attuazione dei programmi della legge suddetta.
2.
Nel bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1980 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:
Nella parte entrata (Titolo IV - Cat. 33):
Cap. 3101 " Prelevamento di fondi dal conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457
.
Nella parte spesa (Titolo II, Sez. 12, categ. 7):
Cap. 9731 "Deposito di fondi nel conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla
legge 5 agosto 1978, numero 457
" .
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni alla previsione dei predetti capitoli di entrata e di spesa in corrispondenza delle assegnazioni di fondi da parte dello Stato per le finalità di cui al
primo comma
.
Art. 3
Fondo di rotazione per l' attuazione dei PEEP.
1.
Per le aree acquisite e per le urbanizzazioni realizzate in attuazione dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167
con i fondi attribuiti dalla Regione ai Comuni ai sensi dell'
art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457
e sue modifiche ed integrazioni, i corrispettivi delle concessioni del diritto di superficie ed i prezzi di cessione delle aree di cui all' art. 35, ottavo comma lett. a) e dodicesimo comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
, sono versate dai medesimi Comuni entro 30 giorni dal loro incasso in un apposito conto corrente istituito presso il Tesoriere della Regione.
2.
Le disponibilità formatesi nel conto corrente di cui al comma precedente sono utilizzate dalla Regione per l' attuazione dei piani di zona.
3.
Per consentire alla Regione la redazione della relazione di cui all'
art. 4, lettera I) della legge 5 agosto 1978, n. 457
i Comuni destinatari dei finanziamenti di cui ai commi precedenti predispongono annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la situazione sulla utilizzazione dei finanziamenti stessi.