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Legge regionale , n.51


LEGGE REGIONALE n.51 del

Date di vigenza

12/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1980
20/04/1985 abrogazione mostra documento vigente dal 20/04/1985

Documento vigente dal 12/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1980, n. 51
Contributi in conto capitale alle imprese artigiane singole o associate per l' insediamento nelle aree artigianali delle zone di riequilibrio del territorio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 28/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Per concorrere allo sviluppo degli insediamenti artigianali favorendo prioritariamente le zone dei comprensori Eugubino - Gualdese, media Valle del Tevere ed Orvietano, ed anche delle altre zone ove non abbia operato o non operi la legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 , la Regione eroga alle imprese artigiane singole o associate che si insediano in quelle zone, un contributo in conto capitale sulla spesa sostenuta per l' acquisizione del terreno ed il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 2

1. Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e non è cumulabile con quello derivante dalle provvidenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 .

Art. 3

1. L' esercizio delle funzioni amministrative concernenti l' erogazione dei contributi è delegato ai Comuni.

Art. 4

1. Le domande di contributo, compilate su appositi moduli forniti dall' amministrazione regionale e indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio è situata l' area prescelta, debbono pervenire al Comune stesso entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

2. I Consigli comunali, sulla base delle domande ricevute approvano ed inviano alla Regione, non oltre 30 giorni da ciascuna scadenza i programmi trimestrali di intervento.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, attribuisce a ciascun Comune la quota dei fondi disponibili.

Art. 5

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l' anno 1980:
 
- L. 200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per gli interventi di cui all' art. 1 con imputazione al cap. 9401 (tit. II, sez. 10, rubr. 48, cat. 3, tipo 1.1., sett. 20), di nuova istituzione denominato: " Contributi in conto capitale sulla spesa sostenuta dalle imprese artigiane singole o associate per l' acquisizione del terreno e il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle zone di riequilibrio del territorio regionale e in quelle ove non abbia operato la legge regionale n. 22/ 1979 ";
 
- L. 20.000.000. sia in termini di competenza che di cassa, per il rimborso degli oneri connessi all' esercizio della delega di cui al precedente art. 3 con iscrizione al cap. 5599( tit. 1, sez. 10, rubr. 48, cat. 5, tipo 1.1., sett. 20), di nuova istituzione denominato: " Rimborso ai Comuni delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di interventi a favore dell' artigianato.

2. All' onere complessivo di L. 220.000.000 si fa fronte con quota della maggiore entrata accertata al cap. 2850 "Interessi attivi su depositi e titoli.

3. Al bilancio dell' esercizio 1980 sono pertanto apportate le seguenti variazioni:
 
Parte Entrata
 
In aumento
 
- Cap. 2850 competenza L. 220.000.000, cassa L. 220.000.000
 
Parte Spesa
 
In aumento
 
- Cap. 5599 competenza L. 200.000.000, cassa L. 200.000.000
 
- Cap. 9401 competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
 
Totale competenza L. 220.000.000, cassa L. 220.000.000

4. Per gli esercizi successivi l' entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà determinata con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 26 maggio 1980

MARRI

[1]