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Legge regionale , n.53


LEGGE REGIONALE n.53 del

Date di vigenza

12/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1980
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 12/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1980, n. 53
Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 28/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Contributi a favore di imprese.

1. Per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43 , è autorizzata per l' anno 1980 la spesa di lire 182.000.000.

2. I contributi d' esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche a favore dei Consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano beneficiato delle disposizioni di cui al decreto - legge 29 febbraio 1980, n. 35 .

Art. 2

Contributi a favore della CAT.

1. Per le finalità di cui all' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43 , è autorizzata per l' anno 1980 la spesa di lire 150.000.000.

Art. 3

Contributi per l' esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - FUA.

1. E' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per l' affidamento dell' esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - FUA, in caso di rinunzia alla concessione da parte dell' attuale esercente.

Art. 4

Oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri.

1. E' autorizzata una spesa complessiva di lire 48.000.000 per assicurare, ai sensi dell' art. 1 del decreto - legge 13 marzo 1980, n. 67 , alle imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge, il finanziamento integrale degli oneri derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall' applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al presente articolo le imprese concessionarie che beneficiano delle provvidenze di cui al decreto - legge 29 febbraio 1980, n. 35 .

3. Il finanziamento previsto dal precedente primo comma viene assegnato con atto della Giunta regionale a domanda delle imprese aventi titolo.

Art. 5

Delega alle Province per l' erogazione dei contributi.

1. L' assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 , da estendere all' esercizio delle autolinee di cui alle funzioni amministrative delegate con decorrenza dal 1º gennaio 1980 per effetto dell' art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , è delegata alle Province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi vengono così ripartiti:

1) lire 82.000.000 all' entrata in vigore della presente legge, in acconto, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nel 1979, nella misura di:

a) lire 60.863.780 alla Provincia di Perugia;

b) lire 21.136.220 alla Provincia di Terni;

2) lire 100.000.000 a saldo ed a consuntivo, con atto della Giunta regionale, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell' anno 1980.

2. Le Province erogano l' importo di cui al precedente punto n. 1 a titolo di acconto e provvederanno a liquidare agli imprenditori aventi titolo l' importo di cui al precedente punto n. 2, a saldo, in base alle percorrenze dell' anno 1980.

3. L' assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è delegata alla provincia di Perugia, alla quale i fondi appositamente stanziati dalla presente legge saranno erogati entro 20 giorni dall' entrata in vigore.

4. La ripartizione delle provvidenze di cui alla presente legge, da parte delle Province delegate, a favore dei soggetti aventi titolo, avverrà in base alle prescrizioni ed ai criteri contenuti nella legge regionale 14 agosto 1979, n. 43 , fatto salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo in relazione all' erogazione dell' acconto.

Art. 6

1. Per le finalità della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , è autorizzata, per l' anno 1980, l' ulteriore spesa di lire 50.000.000.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell' esercizio 1980: Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell' esercizio 1980:

a) lire 332.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2 al cap. 3131 " Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";

b) lire 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 3 , al cap. 3132 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1980( tit. 1 - sez. 9 - rubr. 35 - cat. 5 - tipo 2.1 - settore 19), denominato " Contributi per l'esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo Fua;

c) lire 48.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 4 , al cap. 3134 di nuova istituzione, nel bilancio dell'esercizio 1980 (titolo 1 - sez. 9 - rubrica 35 - categoria 5 - settore 19) denominato "Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri, in attuazione del DL 13 marzo 1980, n. 67;

d) lire 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui all' art. 6 , al capitolo 3126 "Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei Consorzi tra Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai Consorzi stessi per l' esercizio delle funzioni delegate".

2. All' onere complessivo di lire 450.000.000, necessario per l' attuazione della presente legge, si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell' esercizio 1980, al quale, pertanto, sono apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
Cap. 3131 Competenza L. 332.000.000, cassa L. 332.000.000
 
Cap. 3132 competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
 
Cap. 3126 Competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000
 
Cap. 3124 competenza L. 48.000.000, cassa L. 48.000.000
 
Totale competenza L. 450.000.000, cassa L. 450.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 9710
 
(elenco n. 5 allegato al bilancio 1980, n. d' ordine 5) competenza L. 450.000.000, cassa L. 450.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 26 maggio 1980

MARRI

[1]