Art. 3
Contributi per l' esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - FUA.
1.
E' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per l' affidamento dell' esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - FUA, in caso di rinunzia alla concessione da parte dell' attuale esercente.
Art. 4
Oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri.
1.
E' autorizzata una spesa complessiva di lire 48.000.000 per assicurare, ai sensi dell'
art. 1 del decreto - legge 13 marzo 1980, n. 67
, alle imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge, il finanziamento integrale degli oneri derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall' applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.
2.
Sono escluse dal finanziamento di cui al presente articolo le imprese concessionarie che beneficiano delle provvidenze di cui al
decreto - legge 29 febbraio 1980, n. 35
.
3.
Il finanziamento previsto dal
precedente primo comma
viene assegnato con atto della Giunta regionale a domanda delle imprese aventi titolo.
Art. 5
Delega alle Province per l' erogazione dei contributi.
1.
L' assegnazione dei contributi di cui al
precedente art. 1
, da estendere all' esercizio delle autolinee di cui alle funzioni amministrative delegate con decorrenza dal 1º gennaio 1980 per effetto dell'
art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
, è delegata alle Province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi vengono così ripartiti:
1)
lire 82.000.000 all' entrata in vigore della presente legge, in acconto, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nel 1979, nella misura di:
a)
lire 60.863.780 alla Provincia di Perugia;
b)
lire 21.136.220 alla Provincia di Terni;
2)
lire 100.000.000 a saldo ed a consuntivo, con atto della Giunta regionale, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell' anno 1980.
2.
Le Province erogano l' importo di cui al precedente punto n. 1 a titolo di acconto e provvederanno a liquidare agli imprenditori aventi titolo l' importo di cui al precedente punto n. 2, a saldo, in base alle percorrenze dell' anno 1980.
3.
L' assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è delegata alla provincia di Perugia, alla quale i fondi appositamente stanziati dalla presente legge saranno erogati entro 20 giorni dall' entrata in vigore.
4.
La ripartizione delle provvidenze di cui alla presente legge, da parte delle Province delegate, a favore dei soggetti aventi titolo, avverrà in base alle prescrizioni ed ai criteri contenuti nella
legge regionale 14 agosto 1979, n. 43
, fatto salvo quanto disposto nel
secondo comma
del presente articolo in relazione all' erogazione dell' acconto.
Art. 7
Norma finanziaria.
1.
Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell' esercizio 1980: Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell' esercizio 1980:
a)
lire 332.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2 al cap. 3131 " Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";
b)
lire 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al
precedente art. 3
, al cap. 3132 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1980( tit. 1 - sez. 9 - rubr. 35 - cat. 5 - tipo 2.1 - settore 19), denominato " Contributi per l'esercizio dell' autolinea Todi (Centro) - Todi scalo Fua;
c)
lire 48.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al
precedente art. 4
, al cap. 3134 di nuova istituzione, nel bilancio dell'esercizio 1980 (titolo 1 - sez. 9 - rubrica 35 - categoria 5 - settore 19) denominato "Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri, in attuazione del DL 13 marzo 1980, n. 67;
d)
lire 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui all'
art. 6
, al capitolo 3126 "Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei Consorzi tra Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai Consorzi stessi per l' esercizio delle funzioni delegate".
2.
All' onere complessivo di lire 450.000.000, necessario per l' attuazione della presente legge, si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell' esercizio 1980, al quale, pertanto, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 3131 Competenza L. 332.000.000, cassa L. 332.000.000
Cap. 3132 competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
Cap. 3126 Competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000
Cap. 3124 competenza L. 48.000.000, cassa L. 48.000.000
Totale competenza L. 450.000.000, cassa L. 450.000.000
In diminuzione
Cap. 9710
(elenco n. 5 allegato al bilancio 1980, n. d' ordine 5) competenza L. 450.000.000, cassa L. 450.000.000