Legge regionale , n.55


LEGGE REGIONALE n.55 del

Date di vigenza

12/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1980
01/06/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 01/06/2000

Documento vigente dal 12/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1980, n. 55
Decentramento e gestione territorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 28/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge incentiva il decentramento amministrativo della programmazione e gestione del territorio e favorisce l' esercizio delle relative funzioni amministrative delegate dalla Regione Umbria.

ARTICOLO 2

Incentivazione delle strutture comprensoriali

1. E' attribuito ai Consorzi economico - urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alle Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, un finanziamento straordinario di lire 1.170.000.000 per le spese di primo impianto e per l' avvio dell' esercizio delle funzioni istituzionali.

ARTICOLO 3

Riparto del finanziamento

1. L' attribuzione agli enti di cui al precedente art. 2 dei finanziamenti straordinari stanziati con la presente legge, verrà effettuata dalla Giunta regionale in base alle aliquote di riparto di cui al DPGR 23 novembre 1979, n. 874 stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1254 del 2 luglio 1979 per il riparto tra i medesimi Enti dei finanziamenti ordinari.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. L' onere di cui al precedente art. 2 è imputato al cap. 5991( tit. 1, sez. 11, rubr. 57, categ. 5, tipo 1- 1, settore 1), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: " Contributi per l' incentivazione del decentramento amministrativo delle funzioni di programmazione e gestione del territorio" e ad esso si fa fronte - a norma dell' art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1979, come integrato con l' art. 25 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 55 .

2. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
Cap. 5991 competenza L. 1.170.000.000, cassa L. 1.170.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 6140 competenza L. 0, cassa L. 1.170.000.000
 
Utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979 a norma dell' art. 26, 5º comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 competenza L. 1.170.000.000 cassa L. 1.170.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 26 maggio 1980

MARRI

[1]