ARTICOLO 3
Riparto del finanziamento
1.
L' attribuzione agli enti di cui al
precedente art. 2
dei finanziamenti straordinari stanziati con la presente legge, verrà effettuata dalla Giunta regionale in base alle aliquote di riparto di cui al DPGR 23 novembre 1979, n. 874 stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1254 del 2 luglio 1979 per il riparto tra i medesimi Enti dei finanziamenti ordinari.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1.
L' onere di cui al
precedente art. 2
è imputato al cap. 5991( tit. 1, sez. 11, rubr. 57, categ. 5, tipo 1- 1, settore 1), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: " Contributi per l' incentivazione del decentramento amministrativo delle funzioni di programmazione e gestione del territorio" e ad esso si fa fronte - a norma dell' art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1979, come integrato con l'
art. 25 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 55
.
2.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 5991 competenza L. 1.170.000.000, cassa L. 1.170.000.000
In diminuzione
Cap. 6140 competenza L. 0, cassa L. 1.170.000.000
Utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979 a norma dell'
art. 26, 5º comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
competenza L. 1.170.000.000 cassa L. 1.170.000.000