Legge regionale , n.58


LEGGE REGIONALE n.58 del

Date di vigenza

12/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1980
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 12/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Maggio 1980, n. 58
Trattamento economico dei dipendenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 02/06/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale relativo al rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali per il triennio 1979/ 1981, al personale regionale Ã? corrisposto per l' anno 1979 l' importo lordo annuo di lire 120.000 in proporzione al servizio prestato nell'anno stesso.

2. Dal 1º gennaio 1980 sono corrisposti ai dipendenti di cui al primo comma gli assegni mensili lordi fissi, ricorrenti e pensionabili indicati per ciascun livello funzionale nell'allegata tabella A).

ARTICOLO 2

1. La spesa complessiva di lire 890.000.000 necessaria per l' attuazione della presente legge è imputata al bilancio dell' esercizio 1980, come segue: La spesa complessiva di lire 890.000.000 necessaria per l' attuazione della presente legge è imputata al bilancio dell' esercizio 1980, come segue:
 
- quanto a lire 110.000.000 al cap. 50 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale";
 
- quanto a lire 780.000.000 al cap. 280 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale".

2. All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità  prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2, allegato al bilancio 1980, n. d' ordine 3).

3. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio in corso sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni, sia alla previsione di competenza che di cassa:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
Cap. 50 L. 110.000.000
 
Cap. 280 L. 780.000.000
 
Totale L. 890.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 6120 L. 890.000.000
 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 28 maggio 1980

MARRI


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Tabella A ASSEGNI MENSILI LORDI FISSI E RICORRENTI DA CORRISPONDERE DALL' 1 GENNAIO 1980

Accanto ai sottoelencati livelli viene indicato l' importo dei corrispondenti assegni mensili lordi fissi e ricorrenti: //
 
I L. 45.000; //
 
II L. 45.000; //
 
III L. 50.000; //
 
IV L. 50.000; //
 
V L. 55.000; //
 
VI L. 55.000; //
 
VII L. 65.000; //
 
VIII L. 95.000.

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