ARTICOLO 1
1.
In attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale relativo al rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali per il triennio 1979/ 1981, al personale regionale Ã? corrisposto per l' anno 1979 l' importo lordo annuo di lire 120.000 in proporzione al servizio prestato nell'anno stesso.
2.
Dal 1º gennaio 1980 sono corrisposti ai dipendenti di cui al
primo comma
gli assegni mensili lordi fissi, ricorrenti e pensionabili indicati per ciascun livello funzionale nell'allegata tabella A).
ARTICOLO 2
1.
La spesa complessiva di lire 890.000.000 necessaria per l' attuazione della presente legge è imputata al bilancio dell' esercizio 1980, come segue: La spesa complessiva di lire 890.000.000 necessaria per l' attuazione della presente legge è imputata al bilancio dell' esercizio 1980, come segue:
- quanto a lire 110.000.000 al cap. 50 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale";
- quanto a lire 780.000.000 al cap. 280 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale".
2.
All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2, allegato al bilancio 1980, n. d' ordine 3).
3.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio in corso sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni, sia alla previsione di competenza che di cassa:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 50 L. 110.000.000
Cap. 280 L. 780.000.000
Totale L. 890.000.000
In diminuzione
Cap. 6120 L. 890.000.000