Art. 1
Organico.
1.
Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali - retributivi del ruolo unico regionale sono determinati dall' allegata tabella "A".
2.
Nell' ambito di ciascun livello funzionale - retributivo l' allegata tabella "B stabilisce i profili professionali necessari per l' espletamento delle funzioni di competenza regionale.
Art. 2
Dotazioni organiche degli Uffici regionali.
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con l' Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, determina il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituenti l' organico dei singoli Uffici del Consiglio regionale, della Presidenza della Giunta regionale, della Giunta regionale, dei Dipartimenti - ivi compreso il personale da assegnare ai consorzi istituiti con legge regionale per l' esercizio delle funzioni delegate o subdelegate - e del Comitato di controllo e sue sezioni.
Art. 3
Strutturazione degli Uffici.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, l' Ufficio di presidenza del Consiglio e il Comitato di controllo e sue sezioni, nell' ambito delle rispettive competenze e del personale assegnato ai sensi dell'
art. 2
, strutturano i rispettivi Uffici in settori e servizi, definiscono il relativo organico e dispongono l' assegnazione del personale ai settori e servizi medesimi nel rispetto dei profili professionali attribuiti ai singoli dipendenti.
Art. 4
Variazioni al ruolo unico regionale.
1.
Alle variazioni del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali - retributivi del ruolo unico regionale si provvede con legge regionale.
2.
Alle variazioni del numero dei posti per profilo professionale compreso nello stesso livello funzionaleretributivo, nel caso che le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali - retributivi, provvede, con propria deliberazione, il Consiglio regionale.
3.
Le variazioni sono proposte dalla Giunta d' intesa con l' Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, al Consiglio regionale, di norma in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione, unitamente ad una comunicazione sullo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, dei consorzi e degli enti, istituti e aziende regionali e sulla consistenza del personale in servizio.
Art. 5
Contrattazione sindacale.
1.
Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative partecipano alla elaborazione delle proposte di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, secondo modalità da definire con apposito accordo tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali medesime.
Art. 6
Norme transitorie
1.
In sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla determinazione dell' organico da assegnarsi a ciascun Ufficio con i criteri e le modalità di cui all'
art. 2
.
2.
Entro tre mesi dall' adozione del provvedimento consiliare di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, L' ufficio di presidenza del Consiglio e il Comitato di controllo, per il rispettivo personale, provvedono - ai sensi dell'
art. 3
della presente legge - alle eventuali modifiche dei provvedimenti di prima strutturazione degli Uffici in settori e servizi di cui all'
art. 19 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
.
3.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, è riassegnato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, agli uffici, settori e servizi, con provvedimenti della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo, per il rispettivo personale, nel quale sono specificate le mansioni comprese in ciascun livello funzionale, corredate dal relativo profilo professionale, in conformità dell' allegata tabella "B.
Art. 7
Abrogazione norme.
1.
Sono abrogati gli artt. 1, ultimo comma, 14, con le allegate tabelle "A" e "B", 17, secondo comma, della
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, nonchè ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria.
1.
All' onere per l' attuazione della presente legge si farà fronte, a far tempo dall' esercizio 1981, con gli stanziamenti che saranno iscritti nei capp. 50 e 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell' art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale (I settore, lett. a, II programma, lett. a).