Legge regionale 11 novembre 1980, n. 69


LEGGE REGIONALE n.69 del 11 Novembre 1980

Date di vigenza

15/11/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/11/1980
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 15/11/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Novembre 1980 ,n. 69
Piano di attività di formazione professionale 1980/ 81. Proroga termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 14/11/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. I termini stabiliti dagli artt. 7, secondo comma e 8, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 25 agosto 1978 sono prorogati per l' anno 1980, rispettivamente, al 16 settembre ed al 30 ottobre.

Art. 2

1. La gestione dei corsi, in deroga a quanto previsto dall' art. 18 della LR n. 47 del 25 agosto 1978 , per l' anno formativo 1980/81, può essere affidata:

1) alle Province ed ai Comuni;

2) agli Enti di cui al quarto comma dell' art. 7 della stessa legge regionale n. 47 del 1978 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 novembre 1980

Marri

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