ARTICOLO UNICO
1.
I casi e le modalità di incarico od assunzioni a termine di docenti richiesti per corsi particolari, di cui al
quinto comma dell' art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
, saranno disciplinati con la legge di adeguamento della normativa regionale in materia di formazione professionale, fissata dalla
legge regionale 25 agosto 1978, n. 47
, alla predetta legge - quadro nazionale.
2.
Per i corsi sperimentali organizzati nei centri regionali di formazione professionale di Terni e Narni, nell' ambito del progetto regionale denominato: " Progetto Alternanza" previsto dal piano regionale per l' anno scolastico 1979- 1980, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato con il personale ammesso all' insegnamento per sopravvenute maggiori esigenze didattiche e per il quale non siano tuttora definite le condizioni di stato giuridico e trattamento economico.
3.
Gli incarichi sono conferiti, previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel limite massimo di venti unità, e per un periodo non superiore alla durata delle singole attività formative e, comunque, di durata non eccedente il 31 dicembre 1980.
4.
All' onere di lire 125.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale dell' esercizio 1980 ai cap. 2960 e 2965, secondo le indicazioni del piano per le attività formative di cui alla
legge regionale 25 agosto 1978, n. 47
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