Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76


LEGGE REGIONALE n.76 del 23 dicembre 1980

Date di vigenza

15/01/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/01/1981
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 15/01/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980 ,n. 76
Disciplina temporanea delle assunzioni a termine nei centri regionali di formazione professionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 74 del 31/12/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. I casi e le modalità di incarico od assunzioni a termine di docenti richiesti per corsi particolari, di cui al quinto comma dell' art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , saranno disciplinati con la legge di adeguamento della normativa regionale in materia di formazione professionale, fissata dalla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 , alla predetta legge - quadro nazionale.

2. Per i corsi sperimentali organizzati nei centri regionali di formazione professionale di Terni e Narni, nell' ambito del progetto regionale denominato: " Progetto Alternanza" previsto dal piano regionale per l' anno scolastico 1979- 1980, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato con il personale ammesso all' insegnamento per sopravvenute maggiori esigenze didattiche e per il quale non siano tuttora definite le condizioni di stato giuridico e trattamento economico.

3. Gli incarichi sono conferiti, previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel limite massimo di venti unità, e per un periodo non superiore alla durata delle singole attività formative e, comunque, di durata non eccedente il 31 dicembre 1980.

4. All' onere di lire 125.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale dell' esercizio 1980 ai cap. 2960 e 2965, secondo le indicazioni del piano per le attività formative di cui alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 1980

Marri

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