ARTICOLO 1
1.
L'
art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72
, è sostituito dal seguente: "
Art. 11. Il personale già comandato alla Regione ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 386
e 29 giugno 1977, n. 349, è inquadrato nel ruolo organico dei dipendenti regionali con le modalità che verranno fissate con successiva legge regionale. Il personale di cui al comma precedente può in alternativa, presentare richiesta di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale. L' iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
"
ARTICOLO 2
1.
La richiesta di cui al secondo comma dell' articolo precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell' a
rt. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.