link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 6 settembre 1972, n.23


LEGGE REGIONALE n.23 del 6 Settembre 1972

Documento vigente dal 05/03/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Settembre 1972 ,n. 23
Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 09/09/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I

ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

ARTICOLO 1

Individuazione delle zone omogenee.

1. I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

1) Zona A): Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino, Umbertide;

2) Zona B): Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona C): Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina;

4) Zona D): Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona E): Comuni di Acquasparta, Campello sul Clitunno, Giano dell' Umbria, Massa Martana, Spoleto, Trevi; [12]

6) Zona F): Comuni di Arrone, Calvi dell' Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, Stroncone, Terni;

[ 7) ] [14]

7) Zona G): Comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio [15]

[ 8) ] [17]

8) Zona H): comuni di Allerona, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Orvieto, Parrano, S. Venanzo; [18]

9) Zona I): Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno. [20]

[11]
ARTICOLO 2

Variazioni territoriali.

1. Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell' art. 68 dello Statuto , istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, iadattare o modificare la individuazione delle zone omogenee montane.

[22]
ARTICOLO 3

Costituzione delle Comunità montane.

1. Tra i Comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità montana, Ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ( art. 1 ).

[23]
ARTICOLO 4

Estinzione della Comunità montana.

1. La Comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

[24]

CAPO II

DELLO STATUTO DELLA COMUNITA'

ARTICOLO 5

Approvazione.

1. Ciascuna Comunità montana, con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali interessate, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, si dà un proprio Statuto .

2. Lo Statuto di ciascuna Comunità montana è approvato dalla Regione.

[25]
ARTICOLO 6

Contenuto.

1. Lo Statuto deve stabilire: le modalità per l' approvazione delle integrazioni o modificazioni che potranno essere apportate allo Statuto stesso; la denominazione e la sede della Comunità; gli scopi che la stessa intende perseguire, la composizione degli organi, le modalità della loro elezione, la durata in carica degli stessi e le relative attribuzioni, l' eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici, i modi di finanziamento, nonchè i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio.

[26]
TITOLO II

ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE


CAPO I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

ARTICOLO 7

Individuazione.

1. Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente della Giunta.

[27]

CAPO II

DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 8

Composizione del Consiglio.

1. Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza eletti dal Consiglio comunale. [29]

3. Nelle Comunità che assumono le funzioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, ai sensi dell'art. 47 stessa legge, il Consiglio è composto dai sindaci dei Comuni facenti parte la Comunità , o da loro delegati, e da un numero di rappresentanti per ciascun Comune determinato nel modo seguente:

1) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario, n. 2 rappresentanti di cui uno designato dalla minoranza;

2) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

a) se aventi una popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, n. 5 rappresentanti;

b) se aventi una popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti, n. 7 rappresentanti;

c) se aventi una popolazione da 30.001 a 60.000 abitanti, n. 11 rappresentanti;

d) se aventi una popolazione oltre 60.000 abitanti, n. 13 rappresentanti.

[31]

4. La popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale. [32]

5. I rappresentanti dei Comuni sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze, e possono essere scelti anche tra cittadini non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti per l' elezione a consiglieri. [33]

[28]
ARTICOLO 9

Attribuzioni del Consiglio.

1. Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità montana.

2. Competono al Consiglio:

a) la nomina della Giunta e del Presidente;

b) la deliberazione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale, dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

c) la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

3. Compete al Consiglio l' adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

[34]
ARTICOLO 10

Durata di carica.

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .

[35]
ARTICOLO 11

Convalida - Cessazione - Sostituzione dei consiglieri.

1. Lo Statuto della Comunità deve prevedere norme sulla cessazione dalla carica di consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi onché sulla convalida, da parte del Consiglio, dell' elezione dei propri componenti.

[36]
ARTICOLO 12

Funzionamento.

1. Lo Statuto deve disciplinare con proprie norme il funzionamento del Consiglio, e in particolare le modalità di convocazione delle riunioni, il numero minimo delle sedute, la presenza dei consiglieri necessaria per la validità delle adunanze e il procedimento di discussione e di deliberazione.

[37]

CAPO III

DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 13

Elezione.

1. La Giunta è composta da:

- il Presidente, che è eletto dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti;

- un numero di membri determinato statutariamente, eletti dal Consiglio della Comunità montana con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

[38]
ARTICOLO 14

Attribuzioni della Giunta e del Presidente e loro sostituzione e revoca.

1. Lo Statuto deve prevedere norme sulle attribuzioni della Giunta, sul suo funzionamento e sulle competenze proprie del Presidente.

2. Lo Statuto deve, inoltre, contenere norme in merito alla sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con la eventuale nomina di un vice - presidente, onché sulla decadenza e sulla revoca relative ai membri della Giunta.

[40]
[ ARTICOLO 15 ] [41]
ARTICOLO 15

Del personale.

1. Il personale degli uffici di ciascuna Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento organico.

2. La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri enti locali.

3. Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali.

[42]
TITOLO III

PIANI DI SVILUPPO, FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 16

Programmi di sviluppo.

1. La Comunità montana assume la programmazione come metodo democratico dei propri interventi e fissa norme statutarie per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione ed all' attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza.

[43]
ARTICOLO 17

Finanze, demanio e patrimonio.

1. Lo Statuto deve contenere norme in merito ai finanziamenti della Comunità , al demanio e al patrimonio della stessa.

[44]
ARTICOLO 18

Della contabilità.

1. Lo Statuto deve prevedere oltre agli eventuali Uffici di cui all' art. 6 della presente legge, il Tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti.

2. l Collegio dei revisori dei conti deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

3. Lo Statuto deve dettare norme sulla durata in carica del Collegio, sulle incompatibilità , sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.

[45]
TITOLO IV

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

ARTICOLO 19

Partecipazione alla Comunità .

1. Lo Statuto della Comunità montana deve prevedere la partecipazione alle attività della Comunità stessa delle Province, degli Enti e delle Associazioni portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio.

[46]
ARTICOLO 20

Rapporti con altri Enti.

1. Per i fini di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le Comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri Enti operanti nel territorio.

2. A tale scopo, la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico consultivo nel quale saranno rappresentati gli Enti stessi che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio delle Comunità dedicate all' esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali.

3. Per l' espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunità montane, d' intesa con gli Enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra i Comuni, o degli uffici degli altri Enti operanti nel rispettivo territorio.

4. Le Comunità montane, ai sensi dell' art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , potranno altresì delegare ad altri Enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni.

[47]
TITOLO V

DEI CONTROLLI

ARTICOLO 21

Controllo sugli atti della Comunità montana.

1. Il controllo sugli atti della Comunità montana è esercitato dalla competente Sezione provinciale del Comitato per il controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali.

2. Per competente Sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei Comuni della Comunità.

3. Sono dichiarati applicabili agli organi della Comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi di Enti locali.

[48]
TITOLO VI

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 22

Prima applicazione della legge.

1. I Consigli comunali, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità, con le modalità di cui all' articolo 8 .

2. Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale; e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della Giunta, con le modalità di cui all' articolo 13 , e si redigerà e approverà , a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, lo Statuto .

[49]
ARTICOLO 23

Finanziamento.

1. Per le necessità finanziarie di primo impianto delle Comunità montane la Regione stanzia L. 90.000.000, da erogarsi all' atto dell' insediamento, nella misura di L. 10.000.000 per ogni Comunità .

2. La spesa farà carico al capitolo 54 del bilancio dell' esercizio corrente " fondo per provvedimenti legislativi in corso e per gli oneri dipendenti dal trasferimento delle funzioni statali".

[50]

La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 settembre 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 40 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[11] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 dicembre 2001, n. 35.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 1976, n. 17.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 1976, n. 17. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 1981, n. 8.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 1981, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 aprile 1985, n. 12.

[22] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[23] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[24] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[25] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[26] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[27] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[28] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[31] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 marzo 1978, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[32] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 marzo 1978, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[33] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 marzo 1978, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[34] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[35] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[36] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[37] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 marzo 1994, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[40] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 1981, n. 8.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 1981, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[43] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[44] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[45] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[46] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[47] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[48] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[49] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[50] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.