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Legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 16 Febbraio 1981

Date di vigenza

05/03/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/03/1981
31/03/2000 modifica mostra documento vigente dal 31/03/2000
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 05/03/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Febbraio 1981 ,n. 8
Modifica dell' art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle Comunità  montane dell' Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 18/02/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 15 della legge 6 settembre 1972, n. 23 , è modificato come segue: " Il personale degli uffici di ciascuna Comunità  montana è ordinato in un ruolo unico secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento organico. La Comunità  montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri enti locali. Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali ".

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ARTICOLO 2

1. Per istituire il ruolo unico del personale le Comunità  montane procedono, entro 90 (novanta) giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi statuti e ad adottare i regolamenti organici del personale, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale.

2. Le Comunità  montane sono tenute, ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54 , a ricoprire un' aliquota fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici, dopo aver applicato la norma transitoria di cui al successivo articolo, con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, fino all' esaurimento delle stesse.

ARTICOLO 3

1. Le Comunità  montane prevedono inoltre norme transitorie per l' inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile 1980, mediante concorsi interni riservati sulla base della allegata tabella " A".

2. Il personale comandato alle Comunità  montane in servizio alla stessa data ha diritto, a domanda, all'inquadramento in ruolo in un posto di qualifica corrispondente a quella ricoperta nell' ente di provenienza.

ARTICOLO 4

1. La spesa per l' attuazione della presente legge a decorrere dall' esercizio finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel bilancio regionale con l' art. 14 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44 , concernente " Provvedimenti per la valorizzazione dei territori collinari e montani. Delega alle Comunità  montane".

2. Lo stanziamento predetto sarà  ripartito all' inizio dell' anno solare dalla Giunta regionale tra le Comunità  montane in misura direttamente proporzionale alla spesa annua occorrente alle stesse per la retribuzione del personale assunto in organico.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 febbraio 1981

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Tabella A (Tabella Ristrutturata) Istituzione del ruolo del personale tecnico ed amministrativo delle Comunità montane dell' Umbria.

Accanto ai livelli del ruolo comunità montana vengono indicati i parametri, i corrispondenti livelli ruolo regionale e i profili professionali: //
 
I, 100, I, Addetto pulizie; //
 
II, 116, II, Addetto ai servizi ausiliari: (custodia apertura e chiusura locali, rapporti con il pubblico);//
 
III, 130, III, Operatore tecnico addetto a centralinisti semplici, autista, riproduttore; //
 
IV, 142, IV, Operatore tecnico specializzato, operatore amministrativo - contabile, disegnatore, steno - dattilografo, archivista; //
 
V, 155, V, Collaboratore amministrativo - contabile, geometra/ disegnatore, perito agrario/ forestale, collaboratore statistico; //
 
VI, 178, VI, Istruttore tecnico ed agrario, agronomo, disegnatore progettista, istruttore amministrativo, istruttore contabile, istruttore in materia di programmazione; //
 
VII, 220, VII, Esperto: in materie agronomiche, geologo, amministrativo, in statistica ed informatica, in zootecnica, in materie ecologiche, in urbanistica e ingegneria, geografo - topografo, agronomo/forestale; //
 
VIII, 263,33, VIII, Direttore tecnico (programmazione e progettazione forestale ed agricola, conduzione dei piani zonali, direzione dell' ufficio del piano); //
 
VIII, 263,33, VIII, Segretario (Affari amm.vi generali e del personale), organizzazione degli uffici, segreteria organi collegiali.

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