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Legge regionale 21 aprile 1981, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 21 Aprile 1981

Date di vigenza

07/05/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/05/1981
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 07/05/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Aprile 1981 ,n. 18
Contributo ai Comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione dei rapporti patrimoniali in seguito alla istituzione del primo Comune con distacco dal secondo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 22/04/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per la definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Avigliano Umbro con distacco dal Comune di Montecastrilli, disposta con legge regionale 2 aprile 1975, n. 20 , è autorizzata la spesa di lire 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 5992, di nuova istituzione nel bilancio 1981, denominato: " Contributo ai comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione di rapporti patrimoniali".

2. Lo stanziamento di cui al comma precedente è ripartito come segue:
 
al Comune di Avigliano L. 200.000.000
 
al Comune di Montecastrilli L. 100.000.000.

3. All' onere per l' attuazione della presente legge si fa fronte - a norma dell' art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1980, come integrato con legge regionale 26 maggio 1980, n. 52 .

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1981 le conseguenti variazioni ai sensi dell' art. 28, secondo comma, della predetta legge 23/ 1978 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 aprile 1981

Marri

[1]