ARTICOLO UNICO
1.
Per la definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Avigliano Umbro con distacco dal Comune di Montecastrilli, disposta con
legge regionale 2 aprile 1975, n. 20
, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 5992, di nuova istituzione nel bilancio 1981, denominato: " Contributo ai comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione di rapporti patrimoniali".
2.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è ripartito come segue:
al Comune di Avigliano L. 200.000.000
al Comune di Montecastrilli L. 100.000.000.
3.
All' onere per l' attuazione della presente legge si fa fronte - a norma dell' art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1980, come integrato con
legge regionale 26 maggio 1980, n. 52
.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1981 le conseguenti variazioni ai sensi dell'
art. 28, secondo comma, della predetta legge 23/ 1978
.