ARTICOLO UNICO
1.
Alla
legge regionale 8 marzo 1972, n. 2
, è aggiunto il seguente art. 3/ bis:
"
Al personale del CRURES si applicano le norme regionali sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale. Lo stesso personale è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali( CPDEL) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all' Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali( INADEL). Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto del rapporto di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si applicano le disposizioni vigenti per i rispettivi istituti
".