ARTICOLO UNICO
1.
L'
art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15
, è sostituito dal seguente: "
Le Unità sanitarie locali rimborsano i cittadini residenti nel proprio territorio che, dietro preventiva autorizzazione delle stesse, si ricoverano in Istituti o Case di cura non convenzionati in Italia o all' estero. La misura del rimborso è determinata entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Gli aventi diritto al rimborso devono presentare domanda alla USL di residenza entro trenta giorni dalla dimissione allegando l' autorizzazione al ricovero e la documentazione quietanzata delle spese sostenute. La liquidazione della somma è effettuata nei limiti della durata di degenza complessivamente autorizzata ai sensi del quarto comma del successivo art. 8. La Giunta regionale può erogare ai cittadini residenti in Umbria contributi per ricoveri preventivamente autorizzati in Ospedali o Istituti o Case di cura all' estero ovvero in Istituti o Case di cura privati non convenzionati in Italia, per prestazioni di altissima specializzazione che non possono essere effettuate in tempi utili relativamente alle esigenze di intervento tempestivo del particolare caso dalle strutture pubbliche o da quelle private convenzionate. Le prestazioni da considerare di altissima specializzazione ai fini dell' applicazione della norma di cui al comma successivo sono determinate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. L' autorizzazione preventiva al ricovero è rilasciata dalla Giunta regionale previo parere tecnico del Servizio di medicina legale dell' USL di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano. L' erogazione del contributo è effettuata entro i limiti delle sole spese sostenute dai cittadini per il trattamento diagnostico - curativo e la degenza, con esclusione di quelle relative a particolari condizioni di conforto alberghiero, ai viaggi, al soggiorno di eventuali familiari o accompagnatori
".