ARTICOLO 1
Attività ricettiva.
(1)
1.
E' attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.
2.
Le Aziende organizzate per l' esercizio dell' attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all' aria aperta e si classificano, nell' interesse pubblico ed ia fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell' allegato prontuario di classificazione.
[7]
ARTICOLO 2
Aziende ricettive alberghiere.
1.
Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante bar ed altri servizi accessori.
2.
Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.
3.
Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al
primo comma
del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell' allegato (tabella A).
4.
Possono assumere la denominazione di " motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l' alloggiamento e l' assistenza delle autovetture e o delle imbarcazioni.
5.
I " motel", qualunque sia il numero delle stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
6.
Possono assumere la denominazione di "villaggio-albergo" le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
7.
Sono "alberghi residenziali" o " case albergo" le aziende che offrono alloggio per periodi non inferiori a giorni trenta, in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all' allegato (tabella B).
[9]
[8]
ARTICOLO 3
Aziende ricettive all' aria aperta.
1.
Le Aziende ricettive all' aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico, sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all' aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.
2.
Sono considerate aziende ricettive all' aria aperta e vengono assoggettate alla relativa disciplina i villaggi turistici e di campeggi.
3.
Sono villaggi turistici le aziende ricettive all' aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).
4.
Sono campeggi le aziende ricettive all' aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.
5.
I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nell' allegato (tabelle C e D).
6.
Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
7.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
[11]
ARTICOLO 4
Classificazione.
(2)
1.
Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
3.
Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.
4.
Alle aziende ricettive all' aria aperta la classificazione è effettuata con l' attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.
5.
L' attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
6.
L' attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all' ubicazione.
7.
E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all' esterno ed all' interno di ciascuna azienda ricettiva il disegno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnato.
[14]
8.
La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1º gennaio. Le operazioni correlative possono essere espletate nel semestre precedente.
9.
Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'
art. 7
, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
10.
Non si procede a revisione di classifica nell' ultimo anno di quinquennio. Per le aziende ricettive in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell' esercizio e degli elementi denunciati e accertati.
11.
Per le nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva entro 90 giorni dall' inizio dell' attività dell' esercizio a seguito di accertamento da parte dell' Ente competente.
12.
Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
[12]
ARTICOLO 5
Denominazione.
(3)
1.
La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell' Ente preposto alla classificazione.
2.
La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale, salvo formale autorizzazione del titolare dell' azienda cessata e nel rispetto delle norme del CC vigenti in materia.
[17]
ARTICOLO 6
Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera.
1.
Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono così esercitate:
a)
le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo espletano tutte le pratiche istruttorie e propongono alla Giunta regionale la classifica da assegnare;
b)
la Giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.
2.
Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo alberghiero deve preventivamente dichiarare all' azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.
3.
I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell' anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.
[18]
ARTICOLO 7
Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta.
1.
Ai Comuni, ai sensi dell'
art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, spetta l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi all' aria aperta (villaggi turistici e campeggi), salvo quelle di classificazione, introdotte con la presente legge, che sono così esercitate dalla Giunta regionale:
a)
i Comuni espletano tutte le pratiche istruttorie di classificazione e propongono alla Giunta regionale la classifica da assegnare;
b)
la Giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dai Comuni.
2.
Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l' apertura di un esercizio ricettivo all' aria aperta deve preventivamente dichiarare al Comune, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.
3.
I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell' anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.
[19]
ARTICOLO 8
Revisione di classifica.
(4)
1.
Ove si verifichi variazione di condizioni o di requisiti tali da comportare diversa classificazione, la Giunta regionale adotta nuovo provvedimento di classificazione, sulla base dell' istruttoria e della proposta formulata dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo per le aziende alberghiere e dai Comuni per le aziende ricettive all'aria aperta, i quali a domanda o d' ufficio esercitano le funzioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
[20]
ARTICOLO 9
Pubblicità delle deliberazioni di classificazione.
(5)
1.
Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di classifica definitiva in caso di nuove aziende ricettive, o di revisione di classifica, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[21]
ARTICOLO 10
Vigilanza.
(9)
1.
L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo alle quali con
legge regionale 12 maggio 1976, n. 22
, sono state affidate le funzioni di vigilanza.
[23]
2.
L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all' aria aperta, ai Comuni.
3.
Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere, alle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, e per le aziende ricettive all' aria aperta ai Comuni, competenti per territorio.
[25]
[22]
ARTICOLO 11
Sanzioni amministrative.
(10)
1.
Su proposta delle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo per le aziende ricettive alberghiere e su proposta dei Comuni per le aziende ricettive all' aria aperta, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000:
- il titolare di azienda ricettiva, il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del
precedente articolo 6
;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all' Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo e al comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero.
[28]
2.
E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.
3.
In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell' esercizio per un periodo superiore a 30 giorni.
4.
E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.
5.
Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.
[27]
ARTICOLO 12
Disposizioni transitorie e finali.
(6)
1.
La nuova classificazione delle aziende ricettive è operante dal 1º gennaio 1980.
2.
Fino al 30 giugno 1979 si applicano le norme del
RDL 18 gennaio 1937, n. 975
e successive modificazioni ed integrazioni e la legislazione regionale vigente.
[30]
ARTICOLO 13
Limiti di applicazione.
(8)
1.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.
[32]