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Legge regionale 31 ottobre 1979, n.60


LEGGE REGIONALE n.60 del 31 Ottobre 1979

Date di vigenza

22/11/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/11/1979
10/04/1980 modifica mostra documento vigente dal 10/04/1980
03/09/1981 modifica mostra documento vigente dal 03/09/1981
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 03/09/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 1979 ,n. 60
Regolamento CEE n. 1054/ 78 . Modificazione importi direttive CEE n. 159/ 72 e n. 268/ 75 sulla riforma socio - strutturale dell' agricoltura.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 55 del 07/11/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Art. 1 ] [6]
Art. 1

1. A seguito del regolamento CEE n. 2141/ 79, alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) l' importo di 42.060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell' articolo 10 è sostituito con l' importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;

b) gli importi del quarto comma dell' art. 10 - 10.520 UC e 53.333 UC - vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;

c) gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti:
 
- 47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
 
- 32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
 
- 16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
 
- 2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
 
- 1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
 
- 800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;

d) l' importo di 600 UC previsto dall' art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
 
- 258 UC con 320 ECU;
 
- 171 UC con 214 ECU;
 
- 105 UC con 131 ECU;
 
- 66 UC con 86 ECU;

e) l' importo di 60 UC di cui all' articolo 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;

f) gli importi di cui al secondo comma dell' articolo 20, 2.600 UC e 7890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU;

[ g) ] [8]

[7]
[ Art. 2 ] [9]
Art. 2

1. Al testo della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche»:

a) il primo comma dell' art. 6, fino alla parola «Allevamento» viene sostituito dal seguente:
 
«La misura dell' indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 con le seguenti modifiche degli importi previsti:
 
- secondo comma, l' importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con l' importo di 65,6 ECU per UBA e l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per UBA;
 
- quarto comma, l' importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;
 
- quinto comma l' importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per ECU per UBA e per ettaro;
 
- L' importo di cui alla lettera b) dell' art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU»;

b) al primo comma secondo periodo dell' art. 6 le parole «superiore ai m. 400 slm» sono sostituite con «superiore ai m. 500 slm.

[10]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 ottobre 1979

Marri

[1]