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Legge regionale 12 agosto 1981, n. 52


LEGGE REGIONALE n.52 del 12 Agosto 1981

Date di vigenza

03/09/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/09/1981
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 03/09/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Agosto 1981 ,n. 52
Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 38 e 18 marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 19/08/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 1 , g) della legge regionale 18 marzo 1980, n. 20 , è abrogato.

ARTICOLO 2

1. Il quarto comma dell' art. 10 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38 , è sostituito come segue: " 4. Quando il piano di sviluppo prevede l' acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall' azienda superi il 60 per cento ".

2. Dopo il quarto comma del predetto articolo 10 è aggiunto, prima del quinto, un ulteriore comma, come segue: " Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al titolo 1 è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU e che, a conclusione del piano, almeno l' equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a più aziende, quest' ultima condizione, s' intende osservata quanto il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto dalle medesime aziende associate ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1981

Marri

[1]