ARTICOLO 2
1.
Il quarto comma dell' art. 10 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38 , è sostituito come segue: "
4. Quando il piano di sviluppo prevede l' acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall' azienda superi il 60 per cento
".
2.
Dopo il quarto comma del predetto articolo 10 è aggiunto, prima del quinto, un ulteriore comma, come segue: "
Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al titolo 1 è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU e che, a conclusione del piano, almeno l' equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a più aziende, quest' ultima condizione, s' intende osservata quanto il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto dalle medesime aziende associate
".