TITOLO I
DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA
LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, n. 64
.
ARTICOLO 1
1.
Le funzioni previste dalla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
2.
La delega concerne altresì l' accertamento della rispondenza dei progetti alle norme o direttive tecniche vigenti.
ARTICOLO 4
1.
Le Province individuano con propri atti il funzionario competente ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 21, comma secondo, e 22 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
2.
Il funzionario individuato ai sensi del comma precedente è citato per il dibattimento a norma dell' articolo 23 della stessa legge.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
ARTICOLO 7
1.
All' indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate alle Province con la presente legge provvede la Giunta regionale, alla quale gli Enti delegatari sono tenuti a trasmettere annualmente una relazione illustrativa sull' attività svolta, unitamente al rendiconto delle spese sostenute per l' esercizio della delega.
2.
La Giunta regionale provvede annualmente ad informare il Consiglio regionale in ordine a quanto previsto dal precedente comma.
3.
Le funzioni delegate sono esercitate in via sostitutiva dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di inerzia o inadempimento degli Enti delegatari.
4.
Le spese necessarie per l' esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione e vengono annualmente rimborsate alle Province sulla base del rendiconto di cui al
primo comma
. Le spese di cui al
primo comma
ricomprendono altresì quelle necessarie per l' esercizio delle funzioni di cui all'
art. 27 della legge 64/ 1974
, salvo l' obbligo di inserire nel rendiconto l' importo delle somme recuperate ai sensi del citato art. 27.
ARTICOLO 8
1.
Le attribuzioni in materia di ricostruzione, consolidamento e trasferimento di nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre calamità naturali attribuite, dall'
art. 7 lett. b) della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, all' Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, vengono assegnate all' Ufficio difesa del suolo, dell' ambiente naturale e delle infrastrutture di cui al predetto art. 7 lett. d).
ARTICOLO 9
1.
Le Province di Perugia e di Terni inizieranno ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati con la presente legge entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria.
1.
Gli stanziamenti annuali per l' attuazione della presente legge saranno determinati con le modalità previste dall' art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e saranno iscritti ai seguenti capitoli di nuova istituzione:
- Cap. 850 (
Tit. I
- sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. sett. 32) denominato: " Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni loro delegate, nelle materie di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- Cap. 851 ( Tit. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 Tipo 1.1. sett. 32) denominato: " Rimborso alle Amministrazioni di Perugia e Terni delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni, loro delegate, nelle materie di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086
recante la disciplina delle opere di conglomeramento cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
ARTICOLO 12
Norma transitoria.
1.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge saranno esercitate, fino all' approvazione della stessa, dalla Regione.