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Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81


LEGGE REGIONALE n.81 del 18 dicembre 1981

Date di vigenza

07/01/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/01/1982
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 07/01/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981 ,n. 81
Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all' aria aperta. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 69 del 23/12/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per l' ammodernamento e il miglioramento delle Aziende ricettive, alberghiere e all' aria aperta, al fine di adeguarle ai requisiti richiesti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 , la Regione concorre al pagamento degli interessi sui mutui concessi alle Aziende stesse nella misura dell' 8 per cento mediante concessione di contributi.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito, per regolare i contratti di mutuo con le Aziende ricettive, alberghiere ed all' aria aperta.

2. Nella convenzione è previsto tra l' altro:

a) la misura del tasso d' interesse che deve corrispondere a quella annualmente fissata dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326 ;

b) l' entità del mutuo concedibile che non può essere superiore a lire 50.000.000;

c) le modalità di pagamento della quota parte sugli interessi a carico della Regione e dei ratei da parte dei beneficiari dei mutui, il cui rimborso deve avvenire in cinque anni a far data dall' erogazione stessa.

ARTICOLO 3

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali, ferme restando alla Giunta regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. Le Amministrazioni delegate sono tenute a presentare annualmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate.

ARTICOLO 4

1. Le domande per l' ammissione al contributo sono rivolte al Presidente della Provincia competente per territorio, entro il 31 gennaio 1982, corredate dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica sui lavori da effettuare, con il preventivo di spesa;

b) piano finanziario;

c) indicazione dell' Istituto bancario prescelto tra quelli convenzionati a norma del precedente art. 2 .

ARTICOLO 5

1. I contributi sono concessi dalle Amministrazioni provinciali previo parere delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

1) adeguamento della struttura ricettiva ai requisiti previsti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 , sulla base degli accertamenti effettuati e delle proposte di nuova classifica dei Comuni e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

2) ruolo ricoperto dalle località e dalle singole Aziende ricettive nel flusso turistico sulla base dello sviluppo delle presenze turistiche degli ultimi cinque anni.

ARTICOLO 6

1. I contributi sono erogati in unica soluzione previa presentazione al Presidente della Provincia di un certificato attestante l' avvenuto inizio dei lavori rilasciato dal Sindaco del Comune competente per territorio e non possono essere concessi più di una volta per lo stesso intervento.

2. Il pagamento della quota parte sugli interessi a carico della Regione è effettuato dalle Amministrazioni provinciali direttamente agli Istituti bancari secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente art. 2 .

ARTICOLO 7

1. La Provincia provvede alla revoca del contributo, quando abbia accertato che i lavori progettati e finanziati non sono stati portati a compimento o sono stati eseguiti in difformità del progetto approvato.

ARTICOLO 8

1. I fondi stanziati per l' attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due Province della Regione nella misura del 70 per cento per la Provincia di Perugia e del 30 per cento per la Provincia di Terni.

2. Nel caso in cui i fondi stanziati per una Provincia non siano completamente utilizzati, i fondi residui possono essere utilizzati per l' altra Provincia ove ne ricorra la necessità.

ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Giunta regionale accredita a favore delle Amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l' Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge.

ARTICOLO 10

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 con iscrizione al cap. 9265 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Contributi regionali per l' ammodernamento e il miglioramento delle Aziende ricettive alberghiere e all' aria aperta" ( Tit. 2 - sett. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - sett. 24 - tipo 1.1).

2. All' onere per l' anno 1981 si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, n. d' ordine 5).

3. All' onere per gli anni 1982 e 1983 con lo stanziamento del bilancio pluriennale 1981/ 83 previsto nel terzo settore - quarto programma - procetto A/ C.

4. Al bilancio annuale dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
 

           
PARTE SPESA   
In aumento   lire 150.000.000 
Cap. 9265    
In diminuzione   
Cap. 9700  lire 150.000.000 

5. Al bilancio pluriennale 1981/ 83 sono apportate le seguenti variazioni:
 

                   
PARTE SPESA     
In aumento     
Progetto 3.3.1.2.  Turismo  Credito di esercizio 
1981  1982  1983 
L. 150.000.000  L. 150.000.000  L. 150.000.000 
In diminuzione     
Progetto 3.4.1.3.  Associazione dei commercianti  Associazione dei commercianti 
1981  1982  1983 
L. 150.000.000  L. 150.000.000  L. 150.000.000 

6. Comunque lo stanziamento previsto dalla presente legge può essere elevato con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 dicembre 1981

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera ff), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.