ARTICOLO 1
1.
L'
art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7
, viene così sostituito: "
Al presidente è attribuita una indennità mensile lorda pari all'80 per cento di quella del consigliere regionale.
Ai vice presidenti è attribuita una indennità mensile lorda pari al 40 per cento di quella del consigliere regionale
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7
, è sostituito dal seguente: "
Ai consiglieri componenti il comitato esecutivo è attribuita una indennità mensile lorda pari al 30 per cento di quella del consigliere regionale.
Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità mensile lorda pari al 20 per cento di quella del consigliere regionale
".
ARTICOLO 3
1.
L' art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7 , viene così sostituito:
"
Per ogni assenza dalle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta di lire 75.000 sulla indennità
"
ARTICOLO 4
1.
Il primo, secondo e
terzo comma, dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7
, sono modificati come segue:
"
Al presidente e ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari all'indennità mensile lorda retribuita al presidente dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Ai membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda attribuita al presidente dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza pari a quello previsto per i membri del Comitato regionale di controllo per ogni giornata di seduta degli organi cui partecipano
".
ARTICOLO 5
1.
Gli emolumenti, nella misura fissata dagli articoli precedenti, sono corrisposti a partire dall'entrata in vigore della presente legge.